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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                            DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE


             sostanziale che temporale, e che non abbiano per oggetto o per effetto di sosti-
             tuire o di modificare in modo permanente siffatti atti, condizioni rispettate nel
             caso di specie.
                  La Corte ha anche chiarito che, poiché la decisione impugnata costituisce
             un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti riguar-
             danti la partecipazione dei parlamenti nazionali e il carattere pubblico delle deli-
             berazioni e dei voti in seno al Consiglio (applicandosi siffatti requisiti soltanto
             agli atti legislativi).
                  Inoltre, la Corte ha rilevato che l’ambito di applicazione temporale della
             decisione impugnata (ossia dal 25 settembre 2015 al 26 settembre 2017) è cir-
             coscritto in maniera precisa, cosicché il suo carattere temporaneo non può esse-
             re rimesso in discussione.
                  La Corte ha anche dichiarato che le conclusioni del Consiglio europeo del
             25 e 26 giugno 2015, secondo le quali gli Stati membri devono decidere «per
             consenso» in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di prote-
             zione  internazionale  «tenendo  conto  della  situazione  specifica  di  ogni  Stato
             membro», non potevano ostare all’adozione della decisione impugnata. Infatti,
             tali conclusioni facevano riferimento a un altro progetto di ricollocazione inte-
             so, come risposta all’afflusso di migranti rilevato nei primi sei mesi del 2015, a
             ripartire 40mila persone tra gli Stati membri. Detto progetto è stato oggetto
             della decisione 2015/15234 e non della decisione impugnata nel caso di specie.
             La Corte aggiunge che il Consiglio europeo non può in alcun caso modificare
             le regole di voto previste dai Trattati.
                  La Corte ha rilevato, altresì, che, se è pur vero che sono state apportate
             modifiche sostanziali della proposta di decisione iniziale della Commissione, in
             particolare quelle intese a dare attuazione alla domanda dell’Ungheria di non
             figurare nell’elenco degli Stati membri beneficiari del meccanismo di ricolloca-
             zione5 e qualificandola come Stato membro di ricollocazione, il Parlamento è
             stato  debitamente  informato  di  tali  modifiche  prima  dell’adozione  della  sua
             risoluzione del 17 settembre 2015, il che gli ha consentito di tenerne conto nella
             suddetta risoluzione. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che le altre modi-
             fiche apportate dopo tale data non hanno inciso sulla sostanza stessa della pro-
             posta della Commissione.

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