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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    A fronte della disparità di fatto esistente fra gli Stati membri data la loro
               situazione  geografica  e  la  loro  vulnerabilità  nei  confronti  di  flussi  migratori
               massicci,  l’adozione  di  misure  sul  fondamento  dell’articolo  78,  paragrafo  3,
               TFUE, e la loro applicazione effettiva sono ancor più imperative. In tale ottica,
               misure come quelle previste nella decisione impugnata consentono di conferire
               un contenuto concreto al principio di solidarietà e di equa ripartizione della
               responsabilità tra gli Stati membri sancito all’articolo 80 TFUE.
                    La singolarità della decisione impugnata consiste “nell’istituire un mecca-
               nismo di ricollocazione sulla base di quote destinate agli Stati membri, le quali
               hanno un carattere obbligatorio. Con tale decisione, la solidarietà fra gli Stati
               membri ha un contenuto concreto e un carattere vincolante. Tale caratteristica
               essenziale e innovativa di detta decisione spiega la natura politicamente sensibi-
               le delle presenti cause, dal momento che essa ha cristallizzato l’opposizione da
               parte di Stati membri sostenitori di una solidarietà assunta liberamente e fonda-
               ta unicamente su impegni volontari”.
                    Tale opposizione, assieme al fatto che la decisione impugnata è applicata
               in modo molto parziale, può indurre a pensare che, dietro a ciò che si è conve-
               nuto di chiamare la «crisi migratoria del 2015», si nasconda un’altra crisi, ossia
               quella del progetto di integrazione europea, il quale poggia in ampia misura su
               un’esigenza di solidarietà fra gli Stati che hanno deciso di partecipare a tale pro-
               getto.
                    Dall’altro, è altrettanto possibile ritenere che, adottando una risposta deci-
               sa a tale crisi migratoria, l’Unione abbia dimostrato di disporre degli strumenti
               necessari e di essere in grado di metterli in atto. Resta da verificare, come invi-
               tano a fare i presenti ricorsi, che, adottando misure come quelle contenute nella
               decisione impugnata, l’Unione abbia rispettato il quadro giuridico imposto dai
               Trattati.
                    In primo luogo, l’Avvocato generale confuta l’argomento secondo il quale
               la decisione impugnata, nonostante non sia stata adottata secondo le procedure
               legislative previste nel Trattato FUE e non costituisca quindi formalmente un
               atto legislativo nel sistema giuridico dell’UE, dovrebbe essere qualificata come
               atto legislativo, perché modifica molti atti legislativi dell’UE, fra cui il regola-
               mento  Dublino  III.  Secondo  tale  argomento,  un  atto  legislativo  di  tale  tipo

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