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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Pertanto, nella routine operativa è un atto doveroso per il laboratorio foren-
               se operante richiedere la presenza dell’avvocato e/o del consulente tecnico, ai
               sensi dell’art. 360 cpp, e di procedere comunque con le operazioni qualora que-
               sti non intendano presenziare .
                                            (9)
                    L’operazione  di  campionamento,  invece,  è  intesa  come  ripetibile,  nel
               senso che astrattamente è possibile espletare più volte la stessa operazione (si
               legga “rilievo”) malgrado possano ragionevolmente cambiare le probabilità di
               riuscita dell’accertamento in base alle condizioni già descritte nel paragrafo 4.




               7. Le aberrazioni nell’ambito delle indagini scientifiche


                    Con il termine “aberrazione” si intende: “in generale, l’aberrare, il deviare da
               una norma o da un principio da una legge morale o fisica, da un comportamento che si con-
               sidera normale…” .
                               (10)
                    Dalla definizione si evince uno scostamento della re nque prevedibili, se
               adeguatamente studiati. In questo caso l’ambito scientifico e l’ambito giuridico
               si comportano sostanzialmente allo stesso modo, dovendo sottostare alle mede-
               sime leggi non scritte: esistono infatti aberrazioni dovute ai metodi di indagine,
               aberrazioni dovute ad errori interpretativi e aberrazioni in atti formali.


               a. aberrazioni dovute ai metodi di indagine


                    L’approccio case by case tipico delle analisi forensi comporta la customizza-
               zione dei metodi in indagine in base alle condizioni operative contingenti. Le
               scene  del  crimine  sono  soggette  all’azione  di  due  grandi  attori:  il  Pubblico
               Ministero, deus ex machina della fase investigativa, e la polizia giudiziaria, suo
               braccio operativo. Se una od entrambe le figure non sono adeguatamente for-
               mate o avvezze a trattare casi complessi (come ad esempio quelli nei quali sono
               state utilizzate le armi da fuoco) il rischio di errore cresce esponenzialmente sia

               (9)  - Cass., Sez. I°, 6 giugno 1997, n. 207857; Cass., Sez. I°, 6 ottobre 1998, n. 211497; Cass., Sez. I°, 9 maggio
                    2002, n. 221621; Cass., Sez. I°, 14 marzo 2008, n. 239616; Cass. , Sez. VI°, 14 ottobre 2008, n. 242385.
               (10) - Definizione del vocabolario Treccani.

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