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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Qualora tutti gli elementi concordino, di concerto con il pubblico ministe-
ro il caso può essere riassunto e questi può ragionevolmente richiedere le misu-
re che riterrà necessarie al fine di esercitare l’azione penale.
Forzare la mano, per così dire, non giova né al pubblico ministero, né alla
polizia giudiziaria poiché l’opera del giudice per le indagini preliminari è volta
proprio ad evitare casi di abuso o forzature nell’esercizio della potestà accusa-
toria. Onde evitare episodi di questo tipo l’unica possibilità è il dialogo tra l’or-
gano investigativo, l’organo giudiziario e l’organo tecnico-specializzato qualora
vi siano dubbi interpretativi, prima di affidarsi all’istituto del consulente tecnico
del pubblico ministero ex art. 359 cpp e 360 cpp, o del perito del GIP in sede
di udienza.
c. le aberrazioni in atti formali
Quest’ultimo tipo è forse il più subdolo ed anche quello che più spesso
ricorre nelle aule di tribunale. Si tratta in sostanza di una mera constatazione
degli atti acquisiti in dibattimento dalle parti al fine di individuare eventuali dif-
formità e/o vizi di forma, piuttosto che altre risultanze di indagine, nulla rile-
vando l’apporto che questi documenti hanno nell’economia del procedimento;
hanno lo scopo quindi di insinuare nell’organo giudicante il dubbio, o di rende-
re nulli alcuni atti, con pesanti conseguenze dal punto di vista processuale. Un
discorso a parte merita la testimonianza qualificata degli operatori delle forze
dell’ordine e degli eventuali consulenti del PM e dell’imputato. I primi riferisco-
no in sede dibattimentale sulle operazioni compiute ex art. 195 cpp, i secondi
sono un imprescindibile strumento di sostegno interpretativo ai dati tecnici rac-
colti. Entrambe le categorie hanno l’onere di sostenere la bontà delle proprie
azioni, sia dal punto di vista dialettico che fattuale.
Lo stress degli operatori è spesso palpabile in questi contesti, con il rischio
che l’investigatore non riesca a ricostruire correttamente le azioni che ha com-
piuto e che l’esperto non riesca a far passare un corretto messaggio riguardo ai
risultati di indagine .
(11)
(11) - Standards for the formulation of evaluative forensic science expert opinion, SCIenCe & JuStICe, n. 49,
2009, pagg. 161-169.
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