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L’ARMA A TUTELA DELL’AGROALIMENTARE


                  La ratio del Decreto e dell’evoluzione normativa al riguardo è stata quella
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             di garantire una corretta e trasparente informazione al consumatore sul prodotto
             alimentare, distinguendo tra dettagliate indicazioni obbligatorie e facoltative che
             devono essere apposte, in relazione a caratteristiche merceologiche e natura del
             prodotto, qualità, quantità, conservazione, provenienza, composizione, allergeni
             e valori nutrizionali e ogni altra indicazione aggiuntiva, sempre in un’ottica di
             leale  e  trasparente  commercializzazione  dell’alimento.  I  casi  particolari,  con
             riguardo alla categoria merceologica del prodotto, e il succedersi delle norme in
             materia hanno rafforzato e circostanziato la funzione e l’importanza dell’etichet-
             ta, rendendola sempre più esplicita e chiara, arricchendola di ulteriori elementi e
             tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori. Al fine di dispor-
             re di una base normativa comune che consentisse al consumatore finale di effet-
             tuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro sotto
             l’aspetto sanitario, economico, ambientale, sociale ed etico, l’Unione Europea ha
             emanato il Regolamento n. 1169/2011, ultima normativa generale del settore e
             riferimento per tutti gli operatori del comparto e per le Autorità di controllo .
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                  Proprio l’accennata moltitudine di prodotti alimentari (ognuno con le pro-
             prie peculiarità in ordine alle modalità di produzione, caratteristiche organolet-
             tiche,  migliori  pratiche  di  conservazione/commercializzazione,  potenziale
             rischio umano nel caso di una scorretta informazione, specie nella vendita al
             dettaglio) ha fatto sì che, nel corso degli anni, il Regolamento 1169/2011 abbia
             visto fiorire, a proprio corollario, una serie di altre specifiche normative che
             hanno permesso di regolare, considerando le peculiarità dei singoli ambiti, la
             commercializzazione  di  vari  alimenti,  come  ad  esempio  le  uova,  il  pesce,  le
             carni, l’olio extravergine di oliva e il latte .
                                                    (20)
             (18) - Che con l’art. 18 permette di dotare le Autorità di controllo anche di un sistema sanzionato-
                  rio amministrativo, altrimenti inesistente.
             (19) - Per il Reg. UE 1169/2011, in Italia, si è ancora in attesa dell’emanazione di un Decreto di
                  attuazione che abrogherà in tutto o in parte il D.Lgs 109/92.
             (20) - Proprio nel caso del latte la disciplina comunitaria è stata recentemente “adeguata” alle pro-
                  blematiche avvertite dal consumatore italiano, con un’applicazione più stringente di quanto
                  disposto a livello europeo. Infatti, dal 19 aprile 2017 è entrato in vigore il D.M. 9 dicembre
                  2016, del Ministero delle politiche agricole e alimentari, che seppur prevedendo un periodo
                  di regime transitorio per l’adeguamento dei canali commerciali, ha disposto l’indicazione
                  dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e per i prodotti caseari.

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