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L’ARMA A TUTELA DELL’AGROALIMENTARE
il richiamo ad “alimenti sicuri” scolpisce l’essenza intima della missione
del Reparto Speciale. Il perimetro giuridico disegnato dal Codice del Consumo
e dal Regolamento 178/2002 esprime quindi la quidditas di principio che pree-
siste alla operatività del Comando. Il Regolamento 178/2002 enuncia taluni
principi guida per i nostri servizi:
- garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato;
- garantire la sicurezza degli alimenti considerando tutti gli aspetti della
catena di produzione alimentare come un unico processo, in quanto ciascun
elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare;
- stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi sicuri
siano immessi sul mercato e quindi perseguire un livello elevato di tutela della
vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese
le pratiche leali nel commercio alimentare (art. 5), facendo sempre applicazione
del principio di precauzione (art. 7) con la individuazione di possibili effetti
dannosi per la salute.
Con il Regolamento si individua altresì l’oggetto materiale dell’azione di
controllo del Comando, allorché, all’art. 2, si procede alla definizione di ali-
mento, come “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasfor-
mato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevedere
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”. L’ambito di ope-
ratività viene conchiuso con la definizione (art. 3) dei destinatari dei controlli
in fase operativa:
- impresa alimentare, cioè ogni soggetto pubblico o privato che svolge atti-
vità connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione
degli alimenti;
- operatore del settore alimentare, cioè la persona fisica o giuridica responsabi-
le di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’im-
presa alimentare posta sotto il suo controllo;
- commercio al dettaglio, cioè la movimentazione e/o trasformazione degli ali-
menti e loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore fina-
le, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di
aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i nego-
zi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso.
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