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2^ CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’AMBIENTE
La legislazione alimentare, corpo normativo di riferimento del comparto
di specialità, si prefigge di tutelare (art. 8) gli interessi dei consumatori, consen-
tendo di adottare scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano.
Lo scopo è di prevenire:
- le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- l’adulterazione degli alimenti;
- ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
Il dettaglio che viene osservato in sede di controllo è quello della rintrac-
ciabilità (art. 18), che impone agli operatori del settore alimentare e dei mangimi
di “disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno
fornito i propri prodotti” e di metterle a disposizione “delle autorità competenti
che le richiedano”.
Tale normativa permette di tracciare i prodotti in ogni fase della lavorazio-
ne, fissando gli obblighi in capo agli appartenenti della filiera, dall’origine al
consumo; di contro, consente al consumatore e agli operatori di settore di rin-
tracciare a ritroso la provenienza dello stesso. La norma si prefigge lo scopo di
assicurare la qualità e la salubrità degli alimenti, garantendo la libera circolazio-
ne di alimenti sicuri e sani , che, come innanzi accennato, è un aspetto fonda-
(16)
mentale del mercato UE.
Il primo documento che viene analizzato in sede di controllo è l’etichetta-
tura, carta di identità del prodotto alimentare a disposizione del consumatore e
momento più ricorrente della contraffazione alimentare .
(17)
L’etichettatura corretta di un alimento, esigenza comunitaria recepita in
Italia con il D.Lgs 109 del 27 gennaio 1992, è sintetizzabile nell’“insieme delle
menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle imma-
gini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano diret-
tamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi”.
(16) - “Cibo Sicuro” s’intende quello di cui è possibile individuare tutti i segmenti della tracciabilità
e che è immesso nella distribuzione con tutte le garanzie d’identificazione e specificazione
delle qualità, della composizione e, ove previsto, delle qualità nutrizionali. “Cibo Sano” s’in-
tende quello che può essere ingerito senza nocumento per la salute dell’individuo in relazione
alla natura degli ingredienti nel rispetto delle norme di conservazione ed igiene.
(17) - Tant’è che al già menzionato art. 18 del Regolamento 178/2002, al comma 4, quale primo elemen-
to “per agevolarne la rintracciabilità” del prodotto viene menzionata “un’adeguata etichettatura”.
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