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2^ CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’AMBIENTE



                    La legislazione alimentare, corpo normativo di riferimento del comparto
               di specialità, si prefigge di tutelare (art. 8) gli interessi dei consumatori, consen-
               tendo di adottare scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano.
               Lo scopo è di prevenire:
                    - le pratiche fraudolente o ingannevoli;
                    - l’adulterazione degli alimenti;
                    - ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
                    Il dettaglio che viene osservato in sede di controllo è quello della rintrac-
               ciabilità (art. 18), che impone agli operatori del settore alimentare e dei mangimi
               di “disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno
               fornito i propri prodotti” e di metterle a disposizione “delle autorità competenti
               che le richiedano”.
                    Tale normativa permette di tracciare i prodotti in ogni fase della lavorazio-
               ne, fissando gli obblighi in capo agli appartenenti della filiera, dall’origine al
               consumo; di contro, consente al consumatore e agli operatori di settore di rin-
               tracciare a ritroso la provenienza dello stesso. La norma si prefigge lo scopo di
               assicurare la qualità e la salubrità degli alimenti, garantendo la libera circolazio-
               ne di alimenti sicuri e sani , che, come innanzi accennato, è un aspetto fonda-
                                         (16)
               mentale del mercato UE.
                    Il primo documento che viene analizzato in sede di controllo è l’etichetta-
               tura, carta di identità del prodotto alimentare a disposizione del consumatore e
               momento più ricorrente della contraffazione alimentare .
                                                                     (17)
                    L’etichettatura corretta di un alimento, esigenza comunitaria recepita in
               Italia con il D.Lgs 109 del 27 gennaio 1992, è sintetizzabile nell’“insieme delle
               menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle imma-
               gini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano diret-
               tamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi”.

               (16) - “Cibo Sicuro” s’intende quello di cui è possibile individuare tutti i segmenti della tracciabilità
                    e che è immesso nella distribuzione con tutte le garanzie d’identificazione e specificazione
                    delle qualità, della composizione e, ove previsto, delle qualità nutrizionali. “Cibo Sano” s’in-
                    tende quello che può essere ingerito senza nocumento per la salute dell’individuo in relazione
                    alla natura degli ingredienti nel rispetto delle norme di conservazione ed igiene.
               (17) - Tant’è che al già menzionato art. 18 del Regolamento 178/2002, al comma 4, quale primo elemen-
                    to “per agevolarne la rintracciabilità” del prodotto viene menzionata “un’adeguata etichettatura”.

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