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GAZZETTA UFFICIALE
degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedi-
re la cosciente partecipazione al procedimento in modo irreversibile, il giudice,
revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia senten-
za di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere (salvo che ricor-
rano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confi-
sca).
- Comunicazione del domicilio eletto: in caso di elezione di domicilio presso il difen-
sore d’ufficio, deve essere comunicato all’autorità procedente, insieme alla dichia-
razione di elezione, anche l’assenso del difensore domiciliatario.
- Indagini preliminari:
. la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimen-
to penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla pre-
sentazione della denuncia; le informazioni potranno essere rese a condizione che
ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
. disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili: qualora, prima del conferimento
dell’incarico al consulente da parte del p.m., la persona indagata formuli riserva di
promuovere incidente probatorio, la riserva perde efficacia se l’incidente non è
effettivamente richiesto entro 10 giorni;
. allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il p.m. dovrà
decidere entro 3 mesi se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, così
obbligando il p.m. ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; in caso
contrario l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appel-
lo;
. passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla
richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;
. anche per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con
violenza alla persona, il p.m. dovrà notificare all’offeso la richiesta di archiviazione
concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi;
. modifiche al procedimento di archiviazione: nel caso in cui non accolga la richiesta
di archiviazione, il giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera
di consiglio; successivamente all’udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il
termine di 3 mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;
. disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione: il decreto di archiviazio-
ne è nullo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della sca-
denza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima
della presentazione dell’atto di opposizione. in caso di nullità, l’interessato avrà 15
giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tri-
bunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione
degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. in caso contrario, è prevista la
condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese
del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in
favore della cassa delle ammende;
. il termine entro il quale il p.m. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento
di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
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