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GAZZETTA UFFICIALE


          degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedi-
          re  la  cosciente  partecipazione  al  procedimento  in  modo  irreversibile,  il  giudice,
          revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia senten-
          za di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere (salvo che ricor-
          rano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confi-
          sca).
          - Comunicazione del domicilio eletto: in caso di elezione di domicilio presso il difen-
          sore d’ufficio, deve essere comunicato all’autorità procedente, insieme alla dichia-
          razione di elezione, anche l’assenso del difensore domiciliatario.
          - Indagini preliminari:
          . la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimen-
          to penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla pre-
          sentazione della denuncia; le informazioni potranno essere rese a condizione che
          ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
          . disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili: qualora, prima del conferimento
          dell’incarico al consulente da parte del p.m., la persona indagata formuli riserva di
          promuovere  incidente  probatorio,  la  riserva  perde  efficacia  se  l’incidente  non  è
          effettivamente richiesto entro 10 giorni;
          . allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il p.m. dovrà
          decidere entro 3 mesi se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, così
          obbligando il p.m. ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; in caso
          contrario l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appel-
          lo;
          . passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla
          richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;
          . anche per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con
          violenza alla persona, il p.m. dovrà notificare all’offeso la richiesta di archiviazione
          concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi;
          . modifiche al procedimento di archiviazione: nel caso in cui non accolga la richiesta
          di archiviazione, il giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera
          di consiglio; successivamente all’udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il
          termine di 3 mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;
          . disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione: il decreto di archiviazio-
          ne è nullo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della sca-
          denza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima
          della presentazione dell’atto di opposizione. in caso di nullità, l’interessato avrà 15
          giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tri-
          bunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione
          degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. in caso contrario, è prevista la
          condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese
          del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in
          favore della cassa delle ammende;
          . il termine entro il quale il p.m. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento
          di iscrizione nel registro delle notizie di reato.


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