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GAZZETTA UFFICIALE
del governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le forze di polizia nonché associazioni
ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e
l’educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia
e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione
competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell’ambito
delle attività di formazione e sensibilizzazione. i bandi per accedere ai finanziamenti,
l’entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai pro-
getti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regio-
nali, nel rispetto della trasparenza e dell’evidenza pubblica.
5. conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell’articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito
della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri
connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle
diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività pro-
gettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elabo-
rati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia,
associazioni ed enti.
6. i servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le
finalità della presente legge, promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici
progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché
a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori
artefici di tali condotte.
Art. 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e
di recupero
1. salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle
disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di
cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genito-
riale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
2. i regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamen-
to di cui al decreto del presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del citato
decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbulli-
smo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
Art. 6. Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48
1. La polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo
tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno
del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell’arti-
colo 68, comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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