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GAZZETTA UFFICIALE


          Art. 3. Piano di azione integrato

          1. con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la presidenza del
          consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tec-
          nico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappre-
          sentanti del ministero dell’interno, del ministero dell’istruzione, dell’università e della
          ricerca, del ministero del lavoro e delle politiche sociali, del ministero della giustizia, del
          ministero dello sviluppo economico, del ministero della salute, della conferenza unifi-
          cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’autorità per
          le  garanzie  nelle  comunicazioni,  del  garante  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  del
          comitato  di  applicazione  del  codice  di  autoregolamentazione  media  e  minori,  del
          garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperien-
          za nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
          degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della
          rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una
          rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
          ai  soggetti  che  partecipano  ai  lavori  del  tavolo  non  è  corrisposto  alcun  compenso,
          indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
          2. il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal ministero dell’istruzione, dell’uni-
          versità e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di
          azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle
          direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione euro-
          pea di cui alla decisione 1351/2008/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 16
          dicembre  2008,  e  realizza  un  sistema  di  raccolta  di  dati  finalizzato  al  monitoraggio
          dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la polizia
          postale e delle comunicazioni e con altre forze di polizia, al controllo dei contenuti per
          la tutela dei minori.
          3. il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma,
          con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbulli-
          smo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
          gli altri operatori della rete internet. con il predetto codice è istituito un comitato di
          monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati stan-
          dard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente,
          sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al
          comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la
          medesima  istanza  secondo  modalità  disciplinate  con  il  decreto  di  cui  al  medesimo
          comma 1. ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è cor-
          risposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumen-
          to comunque denominato.
          4. il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di preven-
          zione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i
          servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
          5. nell’ambito del piano di cui al comma 2 la presidenza del consiglio dei ministri, in


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