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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 3. Piano di azione integrato
1. con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tec-
nico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappre-
sentanti del ministero dell’interno, del ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, del ministero del lavoro e delle politiche sociali, del ministero della giustizia, del
ministero dello sviluppo economico, del ministero della salute, della conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, del garante per l’infanzia e l’adolescenza, del
comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del
garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperien-
za nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della
rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di
azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle
direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione euro-
pea di cui alla decisione 1351/2008/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 16
dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio
dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la polizia
postale e delle comunicazioni e con altre forze di polizia, al controllo dei contenuti per
la tutela dei minori.
3. il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma,
con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbulli-
smo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. con il predetto codice è istituito un comitato di
monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati stan-
dard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al
comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la
medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo
comma 1. ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è cor-
risposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumen-
to comunque denominato.
4. il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di preven-
zione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i
servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. nell’ambito del piano di cui al comma 2 la presidenza del consiglio dei ministri, in
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