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LEGISLAZIONE


             c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
             d) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna ope-
             razione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del
             presente decreto.
             3. i sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle proce-
             dure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il trattamento
             dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
             4. L’adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce
             valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 128 del regio decreto 18
             giugno 1931, n. 773.
             resta  fermo  il  divieto  temporaneo  di  alienazione  o  alterazione  delle  cose  preziose
             usate, previsto dall’articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.

             Art. 7
             Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
             1. gli operatori compro oro sono tenuti all’invio alla Uif delle segnalazioni di operazioni
             sospette,  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  antiriciclaggio.  si
             applicano,  in  quanto  compatibili  le  disposizioni  contenute  nel  titolo  ii,  capo  iii,  del
             decreto antiriciclaggio.
             2. ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette,
             gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carat-
             tere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati
             dalla Uif ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.

             Art. 8
             Esercizio abusivo dell’attività
             1. chiunque svolge l’attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione al registro degli
             operatori compro oro di cui all’articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quat-
             tro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

             Art. 9
             Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM
             1. agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui
             all’articolo 3, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.
             in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. se la comu-
             nicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
             sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione delle vio-
             lazioni di cui al presente articolo e l’irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è
             attribuita alla competenza dell’oam.

             Art. 10
             Sanzioni
             1. agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui
             all’articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000


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