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LEGISLAZIONE


                                Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92
             Disposizioni per L’esercizio DeLL’attività Di compro oro, in attUazione DeLL’articoLo 15,
             comma 2, Lettera L), DeLLa Legge 12 agosto 2016, n. 170


             Art. 1
             Definizioni
             1. nel presente decreto legislativo s’intendono per:
             a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio
             di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri
             di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
             b) attività di compro oro: l’attività commerciale consistente nel compimento di operazio-
             ni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività
             prevalente;
             c) autorità competenti: il ministero dell’economia e delle finanze, l’Unità di informazione
             finanziaria per l’italia (Uif) e la guardia di finanza che opera nei casi previsti dal pre-
             sente decreto attraverso il nucleo speciale polizia valutaria;
             d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi
             usati ovvero l’operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7,
             cui i medesimi oggetti sono ceduti;
             e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la resi-
             denza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento
             di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da
             persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
             f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
             modificazioni;
             g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere,
             aventi corso legale;
             h) metalli preziosi: i metalli definiti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22
             maggio 1999, n. 251;
             i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni cir-
             colari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
             accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le
             polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizio-
             ne che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
             valori o disponibilità finanziarie;
             l) oam: indica l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanzia-
             ria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1°
             settembre 1993, n. 385;
             m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del
             prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e
             materiale gemmologico;
             n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro
             di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l’attività di compro oro, previa iscri-


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