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GAZZETTA UFFICIALE


          zione nel registro degli operatori compro oro;
          o) operazione di compro oro: la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la per-
          muta di oggetti preziosi usati;
          p) operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico,
          di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attra-
          verso  più  operazioni,  singolarmente  inferiori  ai  predetti  limiti,  effettuate  in  momenti
          diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la
          sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
          q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso
          l’oam, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito eserci-
          zio dell’attività di compro oro.

          Art. 2
          Finalità e ambito di applicazione
          1. il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui
          gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della com-
          pravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo
          mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reim-
          piego di proventi di attività illecite.
          2. restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al ministero dell’interno dalla vigente nor-
          mativa di pubblica sicurezza.

          Art. 3
          Registro degli operatori compro oro
          1. L’esercizio dell’attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli
          operatori compro oro, all’uopo istituito presso l’oam. L’iscrizione al registro è subordi-
          nata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’artico-
          lo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.
          2.  ai  fini  dell’iscrizione  di  cui  al  comma  1,  gli  operatori  inviano  all’oam,  in  formato
          esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente
          l’indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell’in-
          dicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale,
          dell’indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell’opera-
          tore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale,
          degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all’ar-
          ticolo 5, comma 1. all’istanza è allegata copia dei documenti di identificazione dell’ope-
          ratore che richiede l’iscrizione nonché l’attestazione, rilasciata dalla questura territorial-
          mente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di
          cui al comma 1. L’oam, verificata la completezza della documentazione inviata, dispo-
          ne l’iscrizione dell’operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identi-
          ficativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall’operatore con
          l’istanza di iscrizione.
          3.  gli  operatori  compro  oro,  comunicano  tempestivamente  all’oam,  per  la  relativa
          annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successiva-


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