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LEGISLAZIONE
mente all’iscrizione. e’ considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci
giorni dall’intervenuta variazione.
4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite
con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggior-
namenti;
b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
c) la chiarezza, la completezza e l’accessibilità dei dati riportati nella sezione ad acces-
so pubblico del registro;
d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali
nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente
decreto;
e) le modalità d’interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui
al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall’oam, anche al fine di rendere
tempestivamente disponibile alle autorità competenti e alle altre amministrazioni inte-
ressate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’interno,
l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a
carico di un medesimo soggetto;
f) l’entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura
integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i
termini entro cui provvedere al relativo versamento.
5. il mancato versamento dei contributi dovuti all’oam costituisce causa ostativa
all’iscrizione ovvero alla permanenza dell’operatore compro oro nel registro.
6. gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro,
diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio di oro,
per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla banca d’italia, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano
svolgere l’attività di compro oro. per tali operatori, l’istanza di cui al comma 2 è integra-
ta con l’indicazione del codice operatore, attribuito dalla banca d’italia, al soggetto che
ha effettuato la predetta comunicazione.
7. per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio
2000, n. 7, e restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in
funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Art. 4
Obblighi di identificazione della clientela
1. gli operatori compro oro procedono, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’iden-
tificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), e
all’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.
2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente
attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantisca-
no la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al dispo-
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