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LEGISLAZIONE


             mente all’iscrizione. e’ considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci
             giorni dall’intervenuta variazione.
             4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite
             con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla
             data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
             a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggior-
             namenti;
             b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
             c) la chiarezza, la completezza e l’accessibilità dei dati riportati nella sezione ad acces-
             so pubblico del registro;
             d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali
             nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente
             decreto;
             e) le modalità d’interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui
             al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall’oam, anche al fine di rendere
             tempestivamente disponibile alle autorità competenti e alle altre amministrazioni inte-
             ressate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’interno,
             l’informazione  circa  la  sussistenza  di  eventuali  provvedimenti  di  cancellazione  o
             sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a
             carico di un medesimo soggetto;
             f) l’entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura
             integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i
             termini entro cui provvedere al relativo versamento.
             5.  il  mancato  versamento  dei  contributi  dovuti  all’oam  costituisce  causa  ostativa
             all’iscrizione ovvero alla permanenza dell’operatore compro oro nel registro.
             6. gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro,
             diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio di oro,
             per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla banca d’italia, ai sensi
             dell’articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano
             svolgere l’attività di compro oro. per tali operatori, l’istanza di cui al comma 2 è integra-
             ta con l’indicazione del codice operatore, attribuito dalla banca d’italia, al soggetto che
             ha effettuato la predetta comunicazione.
             7. per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio
             2000, n. 7, e restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in
             funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

             Art. 4
             Obblighi di identificazione della clientela
             1. gli operatori compro oro procedono, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’iden-
             tificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), e
             all’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.
             2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente
             attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantisca-
             no la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al dispo-


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