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GAZZETTA UFFICIALE
euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che,
in violazione di quanto disposto dall’articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la con-
servazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.
3. agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione
sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel
massimo edittali.
5. per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore
gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.
Art. 11
Controlli e procedimento sanzionatorio
1. fermo quanto disposto dall’articolo 9, all’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente decreto provvede il ministero dell’economia e delle finan-
ze, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del presidente
della repubblica 14 maggio 2007, n. 114. il procedimento sanzionatorio per le viola-
zioni di cui agli articoli 4 e 6 è svolto dagli Uffici delle ragionerie territoriali dello stato,
già individuati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze 17 novembre
2011, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La
commissione di cui all’articolo 1 del decreto del presidente della repubblica 14 mag-
gio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle
ragionerie territoriali dello stato come riferimenti per la decretazione.
2. il decreto che irroga la sanzione è notificato all’interessato ai sensi di legge e conte-
stualmente comunicato, per estratto all’oam, per l’annotazione in apposita sottosezio-
ne ad accesso riservato del registro di cui all’articolo 3. L’accesso alla sottosezione è
consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all’autorità giudiziaria, alle altre
amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
ministero dell’interno, per l’esercizio delle rispettive competenze.
3. La guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle
disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. a tali fini, il
nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza agisce anche con i poteri
attribuiti al corpo dal decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
i medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla guardia di finanza ai quali
il nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente
decreto. restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza dalle disposizioni vigenti.
4. La guardia di finanza, qualora nell’esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti
gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a
carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive,
nell’apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell’ultimo
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