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GAZZETTA UFFICIALE


          euro.
          2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che,
          in violazione di quanto disposto dall’articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la con-
          servazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.
          3. agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione
          sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecu-
          niaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
          4.  nei  casi  di  violazioni  gravi  o  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime,  le  sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel
          massimo edittali.
          5. per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore
          gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.

          Art. 11
          Controlli e procedimento sanzionatorio
          1. fermo quanto disposto dall’articolo 9, all’irrogazione delle sanzioni amministrative
          pecuniarie di cui al presente decreto provvede il ministero dell’economia e delle finan-
          ze, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del presidente
          della repubblica 14 maggio 2007, n. 114. il procedimento sanzionatorio per le viola-
          zioni di cui agli articoli 4 e 6 è svolto dagli Uffici delle ragionerie territoriali dello stato,
          già  individuati  con  decreto  del  ministro  dell’economia  e  delle  finanze  17  novembre
          2011,  pubblicato  nella  gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  29  novembre  2011.  La
          commissione di cui all’articolo 1 del decreto del presidente della repubblica 14 mag-
          gio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle
          ragionerie territoriali dello stato come riferimenti per la decretazione.
          2. il decreto che irroga la sanzione è notificato all’interessato ai sensi di legge e conte-
          stualmente comunicato, per estratto all’oam, per l’annotazione in apposita sottosezio-
          ne ad accesso riservato del registro di cui all’articolo 3. L’accesso alla sottosezione è
          consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all’autorità giudiziaria, alle altre
          amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
          ministero dell’interno, per l’esercizio delle rispettive competenze.
          3. La guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del
          decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  esercita  il  controllo  sull’osservanza  delle
          disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. a tali fini, il
          nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza agisce anche con i poteri
          attribuiti al corpo dal decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
          i medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla guardia di finanza ai quali
          il nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente
          decreto. restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica
          sicurezza dalle disposizioni vigenti.
          4. La guardia di finanza, qualora nell’esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti
          gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a
          carico  del  medesimo  soggetto,  di  due  distinte  annotazioni,  anche  non  consecutive,
          nell’apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell’ultimo


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