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GAZZETTA UFFICIALE


          nente. in dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal
          fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica
          operazione o con più operazioni frazionate.

          Art. 5
          Tracciabilità delle operazioni di compro oro
          1. al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio della pro-
          pria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all’utilizzo di un conto corrente, ban-
          cario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occa-
          sione del compimento di operazioni di compro oro.
          2. gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispon-
          gono una scheda, numerata progressivamente e recante:
          a) l’indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell’articolo 4, comma
          1, nonché, nelle ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione
          effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
          b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua
          natura e delle sue precipue qualità;
          c) l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto
          prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell’opera-
          zione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera
          b), alla sua qualità e al suo stato;
          d) due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso acquisite da prospettive diver-
          se;
          e) la data e l’ora dell’operazione;
          f) l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
          g) l’integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all’oggetto prezioso
          usato, completa dei dati identificativi:
          1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto;
          2) dell’operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l’oggetto è
          venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
          3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui
          l’oggetto è stato ceduto.
          3. a conclusione dell’operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una rice-
          vuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

          Art. 6
          Obblighi di conservazione
          1. gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell’articolo 4, le schede
          di cui all’articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all’articolo 5, comma 3, per
          un periodo di 10 anni.
          2. gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:
          a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;
          b) l’integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisi-
          zione;


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