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LEGISLAZIONE
triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria,
la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima. il prov-
vedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del ministero dell’economia e
delle finanze e notificato all’interessato nonché comunicato all’oam, per l’annotazione
nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell’efficacia
dell’iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì,
notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell’articolo 127 del regio decre-
to 18 giugno 1931, n. 773.
5. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo
dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il control-
lo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla guardia di finan-
za. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
6. con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente
decreto, commesse successivamente all’esecuzione del provvedimento di sospensio-
ne di cui al comma 5, il ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto della rile-
vanza della violazione, richiede all’oam la cancellazione dell’operatore compro oro dal
registro di cui all’articolo 3. L’oam, disposta la cancellazione, provvede altresì ad
annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli opera-
tori compro oro. per i tre anni successivi al provvedimento con cui è stata disposta la
cancellazione, l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all’articolo 3 è
interdetta all’operatore compro oro nonché ai suoi familiari, per tali intendendosi il
coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La
violazione del divieto è sanzionata ai sensi dell’articolo 8.
Art. 12
Criteri per la quantificazione delle sanzioni
1. nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accesso-
rie previste nel presente decreto il ministero dell’economia e delle finanze considera
ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario
della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella
misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in
cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giu-
ridica responsabile;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre
1981, n. 689.
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