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LEGISLAZIONE


                                      Legge 29 maggio 2017, n. 71
             Disposizioni a tUteLa Dei minori per La prevenzione eD iL contrasto DeL fenomeno DeL
                                            cyberbULLismo

                      (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 127 del 3 giugno 2017)

             Art. 1. Finalità e definizioni

             1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in
             tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di
             attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione
             di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi
             senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
             2. ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pres-
             sione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’iden-
             tità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati perso-
             nali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di conte-
             nuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il
             cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di
             minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
             3. ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di
             servizi della società dell’in-formazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16
             del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei
             contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

             Art. 2. Tutela della dignità del minore

             1. ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la
             responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2,
             della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet
             o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro
             dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati origi-
             nali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da iden-
             tificare espressamente tramite relativo UrL (Uniform resource locator), non integrino le
             fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali,
             di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
             2.  Qualora,  entro  le  ventiquattro  ore  successive  al  ricevimento  dell’istanza  di  cui  al
             comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di
             provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore
             non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il tito-
             lare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivol-
             gere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al garante per la protezione
             dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede
             ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


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