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GAZZETTA UFFICIALE
Legge 23 giugno 2017, n. 103
moDifiche aL coDice penaLe, aL coDice Di proceDUra penaLe e aLL’orDinamento penitenziario
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 2017)
a cura del Maggiore Gennaro Cassese
il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia
sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle
novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in
gazzetta), altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere
attuate dal governo.
Principali novità previste dalla legge:
Diritto penale sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati,
modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce il trattamento sanzionato-
rio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:
- estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela
il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa,
quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimen-
to e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.
- Inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio: è previsto l’aumento dei
minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di
furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di
modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di
scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclu-
sione da 6 a 12 anni.
- Riforma della disciplina della prescrizione: queste alcune delle novità introdotte,
che per espressa previsione si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in
vigore della legge:
. la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (mal-
trattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale)
scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione
penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizio-
ne decorre dall’acquisizione della notizia di reato);
. sospensione della prescrizione: è introdotta una nuova ipotesi di sospensione,
legata alla sentenza di condanna in primo grado: il termine di prescrizione resta
sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non
superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine
resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un
tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.
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