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GAZZETTA UFFICIALE


                                  Legge 23 giugno 2017, n. 103
          moDifiche aL coDice penaLe, aL coDice Di proceDUra penaLe e aLL’orDinamento penitenziario
                   (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 2017)


                                a cura del Maggiore Gennaro Cassese


          il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia
          sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle
          novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in
          gazzetta),  altre  invece  sono  oggetto  di  specifiche  deleghe  che  dovranno  essere
          attuate dal governo.

          Principali novità previste dalla legge:

          Diritto penale sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati,
          modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce il trattamento sanzionato-
          rio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:
          - estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela
          il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa,
          quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimen-
          to e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.
          - Inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio: è previsto l’aumento dei
          minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di
          furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di
          modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di
          scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclu-
          sione da 6 a 12 anni.
          - Riforma della disciplina della prescrizione: queste alcune delle novità introdotte,
          che per espressa previsione si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in
          vigore della legge:
          . la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (mal-
          trattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale)
          scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione
          penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizio-
          ne decorre dall’acquisizione della notizia di reato);
          .  sospensione  della  prescrizione:  è  introdotta  una  nuova  ipotesi  di  sospensione,
          legata  alla  sentenza  di  condanna  in  primo  grado:  il  termine  di  prescrizione  resta
          sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non
          superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine
          resta  sospeso  fino  alla  pronuncia  della  sentenza  definitiva  e  comunque  per  un
          tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.



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