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GAZZETTA UFFICIALE


          zione  tra  richiesta  e  sentenza,  all’erronea  qualificazione  del  fatto  e  alla  illegalità
          della pena o delle misure di sicurezza applicate.
          - Ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie:
          . il valore di un giorno di pena detentiva è ridotto da 250 a 75 euro;
          .  una  norma  speciale  sul  ragguaglio  è  prevista  per  il  procedimento  per  decreto
          penale  di  condanna:  il  valore  giornaliero  non  può  essere  inferiore  alla  somma  di
          euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.
          - Disciplina delle impugnazioni: la legge introduce rilevanti novità anche in tema di
          impugnazioni penali:
          . l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si
          tratti di ricorso per cassazione;
          . l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazio-
          ne delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione;
          . casi d’appello: è prevista l’inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento
          relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena
          alternativa;
          . è reintrodotto il cosiddetto concordato sui motivi in appello: le parti potranno con-
          cludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sot-
          toporre al giudice d’appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.
          sono esclusi dall’ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di
          cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delin-
          quenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
          se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà
          essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non acco-
          gliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richie-
          sta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
          il p.g. presso la corte d’appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valuta-
          zione di tutti i p.m. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.
          È prevista la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’appello è proposto
          dal p.m. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova
          dichiarativa;
          - Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione:
          . nell’ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibi-
          lità della richiesta di rimessione, le parti private che l’hanno richiesta potranno esse-
          re  condannate  a  pagare  una  somma  eventualmente  aumentata  fino  al  doppio  in
          ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati
          ogni biennio in base alle variazioni istat);
          . è prevista l’applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassa-
          zione avverso provvedimenti cautelari reali;
          . inammissibilità del ricorso: nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 591 c.p.p.,
          c.1, lett. a), b), c) e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibi-
          lità del ricorso; sempre senza formalità la cassazione può dichiarare l’inammissibi-
          lità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che acco-
          glie il concordato sui motivi in appello;


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