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GAZZETTA UFFICIALE
zione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità
della pena o delle misure di sicurezza applicate.
- Ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie:
. il valore di un giorno di pena detentiva è ridotto da 250 a 75 euro;
. una norma speciale sul ragguaglio è prevista per il procedimento per decreto
penale di condanna: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di
euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.
- Disciplina delle impugnazioni: la legge introduce rilevanti novità anche in tema di
impugnazioni penali:
. l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si
tratti di ricorso per cassazione;
. l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazio-
ne delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione;
. casi d’appello: è prevista l’inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena
alternativa;
. è reintrodotto il cosiddetto concordato sui motivi in appello: le parti potranno con-
cludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sot-
toporre al giudice d’appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.
sono esclusi dall’ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di
cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delin-
quenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà
essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non acco-
gliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richie-
sta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
il p.g. presso la corte d’appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valuta-
zione di tutti i p.m. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.
È prevista la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’appello è proposto
dal p.m. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova
dichiarativa;
- Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione:
. nell’ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibi-
lità della richiesta di rimessione, le parti private che l’hanno richiesta potranno esse-
re condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in
ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati
ogni biennio in base alle variazioni istat);
. è prevista l’applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassa-
zione avverso provvedimenti cautelari reali;
. inammissibilità del ricorso: nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 591 c.p.p.,
c.1, lett. a), b), c) e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibi-
lità del ricorso; sempre senza formalità la cassazione può dichiarare l’inammissibi-
lità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che acco-
glie il concordato sui motivi in appello;
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