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LEGISLAZIONE
- Disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:
. la sentenza emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello,
anziché direttamente in cassazione;
. la corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale partecipato;
. il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata
in appello può essere presentato dall’imputato e dal p.g. presso la corte d’appello
per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p.;
. sull’impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in
camera di consiglio.
- Requisiti della sentenza: la sentenza dovrà indicare anche i risultati acquisiti ed i
criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:
. all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qua-
lificazione giuridica;
. alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
. alla responsabilità civile da reato;
. all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.
- Modifiche in materia di riti speciali: sono previste novità in tema di giudizio abbre-
viato e sentenze di patteggiamento
. giudizio abbreviato:
.. se la richiesta dell’imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle
indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale ter-
mine (massimo 60 giorni) chiesto dal p.m. per lo svolgimento di indagini suppletive
limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l’imputato potrà revocare
la richiesta di giudizio abbreviato;
.. la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria
delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto
quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla
competenza territoriale del giudice;
.. in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata
dal giudice, l’imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all’udien-
za preliminare o chiedere il patteggiamento;
.. riduzione di pena: se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata la diminu-
zione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta
alla metà.
. sentenze di patteggiamento: correzione di errori materiali e impugnazione:
.. quando nella sentenza di patteggiamento occorre correggere soltanto la specie o
la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi
provvede lo stesso giudice che ha emesso la sentenza;
.. in caso di impugnazione del provvedimento da parte del p.m. alla rettifica provve-
de la corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della senten-
za;
.. il ricorso per cassazione da parte del p.m. e dell’imputato contro la sentenza che
accoglie il patteggiamento può essere presentato soltanto per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correla-
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