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LEGISLAZIONE
. se il giudice d’appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cas-
sazione è possibile solo per i vizi di cui all’art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.;
. la parte non potrà provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per
cassazione;
. in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata
fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, con adeguamento
biennale degli importi;
. rimessione dei ricorsi alle sezioni Unite: le sezioni semplici potranno disporre la
rimessione alle sezioni Unite anche quando non concordino con un principio di dirit-
to già enunciato dalle ss.UU. ma non condiviso dai giudici della sezione; le ss.UU.
possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato
dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
. la cassazione può procedere all’annullamento della decisione senza rinvio della
causa al giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e,
quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle
statuizioni del giudice di merito;
. in tema di ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, la
rilevazione d’ufficio dell’errore può essere effettuata senza formalità, ma entro 90
giorni dalla deliberazione.
- Modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. e all’organizzazione dell’ufficio del
P.M.
. informazioni sull’azione penale relativa ai reati ambientali: quando esercita l’azio-
ne penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente o per i reati comunque com-
portanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il p.m., nell’informare il
ministero dell’ambiente e la regione interessata, deve dare notizia dell’imputazio-
ne;
. fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione sono inseriti
anche quelli relativi ai delitti di corruzione.
- Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero: tra le funzioni del procuratore
della repubblica è inserita anche quella di assicurare l’osservanza delle norme
relative all’iscrizione delle notizie di reato nel registro.
- Disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza: la partecipazione a
distanza diviene la regola nei seguenti casi:
. quando la persona si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma
3- bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p. (la partecipazione a distanza si applica anche
alle udienze civili);
. quando la persona è ammessa a misure di protezione.
La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decre-
to motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui
all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario).
. fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta
dal giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicu-
rezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere
assunta la testimonianza di un recluso.
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