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GAZZETTA UFFICIALE


          Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento peniten-
          ziario
          La legge delega il governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle inter-
          cettazioni. Queste le principali novità che dovranno essere attuate con uno o più
          decreti legislativi:
          - operazioni captative: nella selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno
          della richiesta di misura cautelare, il p.m. dovrà assicurare anche la riservatezza
          degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o
          telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili non pertinenti
          all’accertamento delle responsabilità penali o irrilevanti ai fini delle indagini perché
          riferiti esclusivamente a fatti o circostanze ad esse estranei;
          . gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare dovranno essere
          custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di
          copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento della conclu-
          sione della procedura ex art. 268, cc. 6 e 7, c.p.p;
          . venuto meno in quel momento il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114, c. 1,
          c.p.p., i difensori delle parti possono ottenere copia degli atti e trascrizione delle
          intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice o il cui rilascio sia stato autorizzato dal
          giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
          . ai fini della richiesta di giudizio immediato o del deposito successivo all’avviso di
          conclusione delle indagini, il p.m., quando rilevi che tra gli atti sono presenti regi-
          strazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili
          per le ragioni sopra indicate, dovrà chiederne lo stralcio (qualora la procedura non
          si sia già svolta);
          - è prevista l’introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusio-
          ne del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche
          captate fraudolentemente, con finalità di recare danno alla reputazione; la punibilità
          è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un pro-
          cedimento  amministrativo  o  giudiziario  o  per  l’esercizio  del  diritto  di  difesa  o  del
          diritto di cronaca;
          - la delega prevede inoltre la semplificazione dell’impiego delle intercettazioni nei
          procedimenti per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione;
          - immissione di captatori informatici (cosiddetti Trojan) in dispositivi elettronici por-
          tatili: sarà prevista una specifica disciplina così articolata:
          . l’attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito coman-
          do inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel
          rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
          . la registrazione audio sarà avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale tecnico
          incaricato, su indicazione della p.g., che dovrà indicare ora di inizio e fine della regi-
          strazione e darne atto nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle
          operazioni;
          . l’attivazione del dispositivo sarà sempre ammessa quando si procede per i delitti
          ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.; fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’art.
          614 c.p. soltanto se sia in corso l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti


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