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GAZZETTA UFFICIALE
Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento peniten-
ziario
La legge delega il governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle inter-
cettazioni. Queste le principali novità che dovranno essere attuate con uno o più
decreti legislativi:
- operazioni captative: nella selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno
della richiesta di misura cautelare, il p.m. dovrà assicurare anche la riservatezza
degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o
telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili non pertinenti
all’accertamento delle responsabilità penali o irrilevanti ai fini delle indagini perché
riferiti esclusivamente a fatti o circostanze ad esse estranei;
. gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare dovranno essere
custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di
copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento della conclu-
sione della procedura ex art. 268, cc. 6 e 7, c.p.p;
. venuto meno in quel momento il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114, c. 1,
c.p.p., i difensori delle parti possono ottenere copia degli atti e trascrizione delle
intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice o il cui rilascio sia stato autorizzato dal
giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
. ai fini della richiesta di giudizio immediato o del deposito successivo all’avviso di
conclusione delle indagini, il p.m., quando rilevi che tra gli atti sono presenti regi-
strazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili
per le ragioni sopra indicate, dovrà chiederne lo stralcio (qualora la procedura non
si sia già svolta);
- è prevista l’introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusio-
ne del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche
captate fraudolentemente, con finalità di recare danno alla reputazione; la punibilità
è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un pro-
cedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del
diritto di cronaca;
- la delega prevede inoltre la semplificazione dell’impiego delle intercettazioni nei
procedimenti per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione;
- immissione di captatori informatici (cosiddetti Trojan) in dispositivi elettronici por-
tatili: sarà prevista una specifica disciplina così articolata:
. l’attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito coman-
do inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel
rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
. la registrazione audio sarà avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale tecnico
incaricato, su indicazione della p.g., che dovrà indicare ora di inizio e fine della regi-
strazione e darne atto nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle
operazioni;
. l’attivazione del dispositivo sarà sempre ammessa quando si procede per i delitti
ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.; fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’art.
614 c.p. soltanto se sia in corso l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti
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