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LEGISLAZIONE


             per le intercettazioni telefoniche;
             . il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni che rendono necessaria
             questa specifica modalità di intercettazione ai fini delle indagini;
             .  il  trasferimento  delle  registrazioni  deve  avvenire  soltanto  verso  il  server  della
             procura e al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disatti-
             vato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di p.g. ope-
             rante;
             . è previsto l’utilizzo solo di programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabi-
             liti con apposito decreto ministeriale;
             .  quando  ricorrano  concreti  casi  di  urgenza  specificamente  indicati  che  rendano
             impossibile la richiesta al giudice, solo per i delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis e 3-qua-
             ter  c.p.p.,  il  p.m.  potrà  disporre  l’utilizzo  di  captatori,  salvo  convalida  del  giudice
             entro 48 ore;
             . i risultati delle intercettazioni ottenuti tramite impiego di trojan potranno essere uti-
             lizzati  a  fini  di  prova  soltanto  dei  reati  oggetto  del  provvedimento  autorizzativo;
             potranno essere utilizzati in procedimenti diversi solo se indispensabili per l’accer-
             tamento di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380
             c.p.p.;
             . i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estra-
             nei ai fatti per cui si procede non potranno essere in alcun modo conoscibili, divul-
             gabili e pubblicabili.
             - Delega per la riforma del regime delle impugnazioni: la delega affidata al governo
             dovrà attuare le seguenti previsioni:
             . nei procedimenti di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione sarà
             consentito solo per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello;
             . il procuratore generale presso la corte di appello potrà appellare soltanto nei casi
             di avocazione e di acquiescenza del p.m. presso il giudice di primo grado;
             . il p.m. sarà legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando
             abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza
             aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella
             ordinaria del reato;
             .  l’imputato  sarà  legittimato  ad  appellare  avverso  le  sentenze  di  proscioglimento
             emesse nel dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule “il fatto non
             sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”.
             - Delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario: il disegno di legge contiene
             infine anche la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, che dovrà ispi-
             rarsi, fra gli altri, ai seguenti criteri e principi direttivi:
             . semplificazione delle procedure per le decisioni del magistrato e del tribunale di
             sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, fatta
             eccezione per le decisioni riguardanti la revoca delle misure alternative alla deten-
             zione;
             . revisione di modalità e presupposti di accesso alle misure alternative e delle pre-
             clusioni all’accesso ai benefici penitenziari;
             . previsione di attività di giustizia riparativa;


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