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LEGISLAZIONE


             in caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della
             sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di
             dichiarazione  di  nullità  della  decisione,  con  conseguente  restituzione  degli  atti  al
             giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p. i periodi di sospensione di un anno e sei mesi
             (per il giudizio d’appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di cassazione) ven-
             gano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
             . anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del p.m. determinerà
             l’interruzione del corso della prescrizione.
             . L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il
             reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta proceden-
             do.
             . L’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà
             del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro
             la pubblica amministrazione.

             La legge contiene anche la delega al Governo per  la  modifica  del  codice  penale
             riguardo ai seguenti istituti:
             - regime di procedibilità di alcuni reati: prevista la procedibilità a querela dell’offeso
             per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
             edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:
             . delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
             . quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
             . quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
             . nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante
             gravità.
             - Riforma delle misure di sicurezza personali: tra le novità si segnalano l’espressa
             previsione del principio di irretroattività nell’applicazione delle misure ed una revi-
             sione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di
             sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.
             - Riforma del casellario giudiziale, alla luce delle modifiche normative intervenute a
             livello azionale e europeo in materia di protezione dei dati personali: gli obiettivi da
             perseguire sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi;
             tra le modifiche previste c’è l’eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla
             attuale durata media della vita umana e l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedi-
             menti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sono
             inoltre ridefiniti i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni di condanne per
             fatti di modesta entità.

             Diritto processuale: la riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità
             dell’imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini prelimi-
             nari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell’archiviazione. vediamo i punti
             più significativi:
             - definizione del procedimento per incapacità dell’imputato: vengono distinte le ipo-
             tesi  a  seconda  che  l’incapacità  sia  reversibile  oppure  irreversibile:  se,  a  seguito


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