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LEGISLAZIONE
in caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della
sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di
dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al
giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p. i periodi di sospensione di un anno e sei mesi
(per il giudizio d’appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di cassazione) ven-
gano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
. anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del p.m. determinerà
l’interruzione del corso della prescrizione.
. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il
reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta proceden-
do.
. L’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà
del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro
la pubblica amministrazione.
La legge contiene anche la delega al Governo per la modifica del codice penale
riguardo ai seguenti istituti:
- regime di procedibilità di alcuni reati: prevista la procedibilità a querela dell’offeso
per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:
. delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
. quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
. quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
. nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante
gravità.
- Riforma delle misure di sicurezza personali: tra le novità si segnalano l’espressa
previsione del principio di irretroattività nell’applicazione delle misure ed una revi-
sione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di
sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.
- Riforma del casellario giudiziale, alla luce delle modifiche normative intervenute a
livello azionale e europeo in materia di protezione dei dati personali: gli obiettivi da
perseguire sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi;
tra le modifiche previste c’è l’eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla
attuale durata media della vita umana e l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedi-
menti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sono
inoltre ridefiniti i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni di condanne per
fatti di modesta entità.
Diritto processuale: la riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità
dell’imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini prelimi-
nari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell’archiviazione. vediamo i punti
più significativi:
- definizione del procedimento per incapacità dell’imputato: vengono distinte le ipo-
tesi a seconda che l’incapacità sia reversibile oppure irreversibile: se, a seguito
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