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LEGISLAZIONE
collaborazione con il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con
l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sen-
sibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, non-
ché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,
il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette alle camere, entro il
31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di
euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2017. al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito
del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello
stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.
8. il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico
1. per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentito il ministero della giustizia - Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber-
bullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale e
delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla
lettera l) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il
triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipa-
zione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo
attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’isti-
tuto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyber-
bullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori
coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca. Dall’adozione delle linee di orientamento non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un
referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia nonché
delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanzia-
mento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione
con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali
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