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LEGISLAZIONE


             2. per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito sco-
             lastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla pre-
             venzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000
             euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all’articolo
             12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
             3. agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per cia-
             scuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
             dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
             nale 2017-2019, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missio-
             ne «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle
             finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
             al medesimo ministero.
             4. il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
             ti, le occorrenti variazioni di bilancio.

             Art. 7. Ammonimento

             1. fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei
             reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per
             la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
             commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici
             nei  confronti  di  altro  minorenne,  è  applicabile  la  procedura  di  ammonimento  di  cui
             all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
             modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
             2. ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
             genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
             3. gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della mag-
             giore età.
             La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
             degli atti normativi della repubblica italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
             varla e di farla osservare come legge dello stato.





















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