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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 13
Ulteriori disposizioni procedurali
1. al procedimento sanzionatorio di competenza del ministero dell’economia e delle
finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme
riscosse dal ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative,
sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
2. i decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla
giurisdizione del giudice ordinario. nel caso di concessione di nulla osta da parte del-
l’autorità giudiziaria per l’utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti
relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all’articolo 14, comma 3, della legge
24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.
3. i provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, pre-
viste dal presente decreto, sono comunicati dall’autorità irrogante all’oam e alle ammi-
nistrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
ministero dell’interno, per le iniziative di rispettiva competenza.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. L’oam, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 3,
comma 4, avvia la gestione del registro degli operatori compro oro.
Art. 15
Clausola di invarianza
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
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