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LEGISLAZIONE


             «3-bis. all’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modifica-
             zioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
             “1-quater. il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare
             disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni
             igienico-sanitarie”».
             all’articolo 12:
             al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico
             delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle
             leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
             al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “per tre mesi” sono
             sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”».
             Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
             «art. 12-bis (modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
             di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. all’articolo 100, primo comma, del
             testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
             773, dopo le parole: “di un esercizio” sono inserite le seguenti: “, anche di vicinato”».
             all’articolo 13:
             al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti:
             «scuole, plessi scolastici, sedi universitarie» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico»
             sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
             al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il divieto è disposto individuando
             modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del
             destinatario dell’atto»;
             al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
             al comma 7, le parole: «in sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi
             di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti:
             «pubblici o aperti al pubblico»;
             alla  rubrica,  le  parole:  «pubblici,  aperti  al  pubblico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
             «pubblici o aperti al pubblico».
             all’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
             «1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1
             sono subordinate alla verifica dell’assenza di personale in mobilità o in esubero nel-
             l’ambito  della  medesima  amministrazione  con  caratteristiche  professionali  adeguate
             alle mansioni richieste».
             all’articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite
             dalle seguenti: «vigente normativa».
             all’articolo 16:
             al comma 1, le parole: «l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono
             sostituite dalle seguenti: «l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»;
             alla rubrica, la parola: «modifiche» è sostituita dalla seguente: «modifica».
             Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
             «art. 16-bis (parcheggiatori abusivi). - 1. il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della
             strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
             “15-bis. salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche


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