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LEGISLAZIONE
«3-bis. all’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
“1-quater. il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare
disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni
igienico-sanitarie”».
all’articolo 12:
al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “per tre mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”».
Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
«art. 12-bis (modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. all’articolo 100, primo comma, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, dopo le parole: “di un esercizio” sono inserite le seguenti: “, anche di vicinato”».
all’articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti:
«scuole, plessi scolastici, sedi universitarie» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico»
sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il divieto è disposto individuando
modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del
destinatario dell’atto»;
al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al comma 7, le parole: «in sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi
di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti:
«pubblici o aperti al pubblico»;
alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti:
«pubblici o aperti al pubblico».
all’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1
sono subordinate alla verifica dell’assenza di personale in mobilità o in esubero nel-
l’ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate
alle mansioni richieste».
all’articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite
dalle seguenti: «vigente normativa».
all’articolo 16:
al comma 1, le parole: «l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono
sostituite dalle seguenti: «l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»;
alla rubrica, la parola: «modifiche» è sostituita dalla seguente: «modifica».
Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«art. 16-bis (parcheggiatori abusivi). - 1. il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
“15-bis. salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche
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