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GAZZETTA UFFICIALE
na nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di
cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residen-
ziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di
almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati
comunque denominati all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la
messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati,
dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automa-
tici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. a decor-
rere dall’anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall’imposta municipale
propria (imU) o dal tributo per i servizi indivisibili (tasi) in favore dei soggetti che assu-
mono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione
dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del
periodo precedente»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ove possibile, le pre-
visioni dell’articolo 119 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di
dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel
presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente,
hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia
locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia
cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento
della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo
delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’arti-
colo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-ter. al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell’equo indennizzo e del
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. agli oneri derivanti dal primo
periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall’anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307. entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del ministro dell’interno, di concerto con
il ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città ed autonomie
locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai
comuni per la corresponsione dei benefìci di cui al presente comma.
2-quater. ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n.
461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell’ambito delle
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