Page 333 - Rassegna 2017-2
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GAZZETTA UFFICIALE


          duta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a
          250 candidati».
          all’articolo 14:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il
          contingente di cui all’articolo 152 del decreto del presidente della repubblica 5 genna-
          io 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. a tal fine è autorizzata la spesa di 203.000
          euro per l’anno 2017, di 414.120 euro per l’anno 2018, di 422.402 euro per l’anno 2019,
          di 430.850 euro per l’anno 2020, di 439.467 euro per l’anno 2021, di 448.257 euro per
          l’anno  2022,  di  457.222  euro  per  l’anno  2023,  di  466.366  euro  per  l’anno  2024,  di
          475.694 euro per l’anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall’anno 2026»;
          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
          «1-bis. al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all’estero,
          per l’invio nel continente africano di personale dell’arma dei carabinieri ai sensi dell’ar-
          ticolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la
          spesa  di  euro  2,5  milioni  per  l’anno  2017  e  di  euro  5  milioni  a  decorrere  dall’anno
          2018».
          all’articolo 19:
          al  comma  3,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «sentito  il  presidente  della  regione»
          sono inserite le seguenti: «o della provincia autonoma»;
          al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «nei centri di cui al presente comma» sono
          inserite le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26
          luglio 1975, n. 354, e».
          nel capo iii, dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:
          «art. 19-bis (minori non accompagnati). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto
          non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».
          all’articolo 21:
          al comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma
          1, lettere 0a)»;
          al  comma  3,  le  parole:  «fino  al  novantesimo  giorno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «fino al centottantesimo giorno»;
          al comma 4, le parole: «di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle
          seguenti: «di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b)».
          Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:
          «art.  21-bis  (sospensione  di  adempimenti  e  versamenti  tributari  nell’isola  di
          Lampedusa).  -  1.  in  considerazione  del  permanere  dello  stato  di  crisi  nell’isola  di
          Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di
          protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti
          dei tributi, previsto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, conver-
          tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre
          2017. gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti,
          sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore
          dell’agenzia delle entrate».
          all’articolo 22, comma 1:


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