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GAZZETTA UFFICIALE
duta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a
250 candidati».
all’articolo 14:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il
contingente di cui all’articolo 152 del decreto del presidente della repubblica 5 genna-
io 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. a tal fine è autorizzata la spesa di 203.000
euro per l’anno 2017, di 414.120 euro per l’anno 2018, di 422.402 euro per l’anno 2019,
di 430.850 euro per l’anno 2020, di 439.467 euro per l’anno 2021, di 448.257 euro per
l’anno 2022, di 457.222 euro per l’anno 2023, di 466.366 euro per l’anno 2024, di
475.694 euro per l’anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall’anno 2026»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all’estero,
per l’invio nel continente africano di personale dell’arma dei carabinieri ai sensi dell’ar-
ticolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la
spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno
2018».
all’articolo 19:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentito il presidente della regione»
sono inserite le seguenti: «o della provincia autonoma»;
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «nei centri di cui al presente comma» sono
inserite le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e».
nel capo iii, dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:
«art. 19-bis (minori non accompagnati). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto
non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».
all’articolo 21:
al comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma
1, lettere 0a)»;
al comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al centottantesimo giorno»;
al comma 4, le parole: «di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b)».
Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:
«art. 21-bis (sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell’isola di
Lampedusa). - 1. in considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di
Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di
protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti
dei tributi, previsto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre
2017. gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti,
sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle entrate».
all’articolo 22, comma 1:
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