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GAZZETTA UFFICIALE


          interprete. il componente della commissione territoriale che ha condotto il colloquio,
          subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l’interprete, verifica la cor-
          rettezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. in calce al verbale è in
          ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell’interprete, anche rela-
          tive alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state
          direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione»;
          dopo il comma 6 è inserito il seguente:
          «6-bis. in sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avva-
          lersi del supporto della videoregistrazione. sull’istanza decide la commissione territo-
          riale con provvedimento non impugnabile»;
          al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» sono inserite le seguenti: «o nei casi
          di cui al comma 6-bis»;
          al comma 1, lettera g), capoverso art. 35-bis:
          il comma 11 è sostituito dal seguente:
          «11. L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
          a) la videoregistrazione non è disponibile;
          b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla
          base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in
          udienza essenziale ai fini della decisione;
          c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura
          amministrativa di primo grado»;
          al comma 13, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La procura alle liti per la pro-
          posizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità
          del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
          difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».
          all’articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso art. 19-bis, comma 1, dopo le parole:
          «dello stato di apolidia» sono inserite le seguenti: «e di cittadinanza italiana».
          all’articolo 8, comma 1:
          dopo la lettera a) è inserita la seguente:
          «a-bis) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
          “art. 5-bis (iscrizione anagrafica). - 1. il richiedente protezione internazionale ospitato
          nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell’anagrafe della popolazione residen-
          te  ai  sensi  dell’articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  presidente  della
          repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
          2. e’ fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della varia-
          zione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in
          cui si sono verificati i fatti.
          3.  La  comunicazione,  da  parte  del  responsabile  della  convivenza  anagrafica,  della
          revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richieden-
          te protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto
          immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma
          1”»;
          alla lettera b), numero 3), terzultimo periodo, le parole: «quarto periodo del presente
          comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo del presente comma»;


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