Page 326 - Rassegna 2017-2
P. 326
LEGISLAZIONE
5. L’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di cui al comma 4, è regolata
secondo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione.
Titolo IV - Disposizioni finali
Art. 24. Protezione dei dati personali
1. il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 25. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provve-
dono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 26. Entrata in vigore
1. il presente decreto ha effetto dalla data dell’entrata in vigore per l’italia della
convenzione di cui all’articolo 1, conformemente all’articolo 27 della convenzione
medesima. Della data di entrata in vigore per l’italia è dato avviso nella gazzetta
Ufficiale.
il presente decreto munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
324

