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LEGISLAZIONE


             5. L’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di cui al comma 4, è regolata
             secondo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione.

             Titolo IV - Disposizioni finali

             Art. 24. Protezione dei dati personali

             1. il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nel decreto
             legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

             Art. 25. Clausola di invarianza finanziaria

             1.  Dall’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  non  devono  derivare
             nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provve-
             dono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie
             e strumentali disponibili a legislazione vigente.

             Art. 26. Entrata in vigore

             1.  il  presente  decreto  ha  effetto  dalla  data  dell’entrata  in  vigore  per  l’italia  della
             convenzione  di  cui  all’articolo  1,  conformemente  all’articolo  27  della  convenzione
             medesima.  Della  data  di  entrata  in  vigore  per  l’italia  è  dato  avviso  nella  gazzetta
             Ufficiale.
             il presente decreto munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale
             degli atti normativi della repubblica italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
             varlo e di farlo osservare.





























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