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GAZZETTA UFFICIALE


                                    Legge 13 aprile 2017, n. 46
          conversione in Legge, con moDificazioni DeL Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13,
          recante Disposizioni Urgenti per L’acceLerazione Dei proceDimenti in materia Di prote-
          zione internazionaLe, nonché per iL contrasto DeLL’immigrazione iLLegaLe
                    (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 90 del 18 aprile 2017)

          Art. 1.
          1. il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelera-
          zione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
          dell’immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
          alla presente legge.
          2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
          ne nella gazzetta Ufficiale.
          La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
          degli atti normativi della repubblica italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
          varla e di farla osservare come legge dello stato.
          L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
          «art. 1 (istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
          internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea). -1. sono istituite,
          presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le corti d’appello, sezioni spe-
          cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
          dei cittadini dell’Unione europea.
          2. all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risor-
          se  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organi-
          che».
          all’articolo 2:
          al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» sono
          aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»;
          al comma 3, la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».
          all’articolo 3:
          al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
          «e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati
          dall’autorità  preposta  alla  determinazione  dello  stato  competente  all’esame  della
          domanda  di  protezione  internazionale,  in  applicazione  del  regolamento  (Ue)  n.
          604/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013»;
          al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza ita-
          liana»;
          al comma 4, alle parole: «in deroga» sono premesse le seguenti: «salvo quanto previ-
          sto dal comma 4-bis»;
          dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
          «4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di
          cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad


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