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GAZZETTA UFFICIALE


          Art. 21. Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel territorio dello Stato

          1. Quando l’autorità competente dello stato parte ha disposto, senza richiesta di assi-
          stenza tecnica, l’intercettazione di un dispositivo in uso a persona che si trova nel ter-
          ritorio dello stato, il procuratore della repubblica, ricevuta notificazione dell’avvio delle
          operazioni, la trasmette al giudice per le indagini preliminari.
          2. il giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto, l’esecuzione o la prosecu-
          zione delle operazioni, ovvero, fermo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, della
          convenzione, l’immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in rife-
          rimento a un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, esse non sono consen-
          tite.
          3. il procuratore della repubblica senza ritardo dà comunicazione all’autorità compe-
          tente dello stato parte dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini prelimina-
          ri.

          Art. 22. Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione

          1. Quando è necessario per ragioni d’ordine tecnico, il pubblico ministero fa richiesta
          all’autorità competente dello stato parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle
          operazioni di intercettazione. a tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assisten-
          za, indicazioni relative:
          a) all’autorità giudiziaria che procede;
          b) all’esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di
          intercettazione con l’indicazione del reato per il quale si procede;
          c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
          d) alla durata dell’intercettazione.

          Art. 23. Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione

          1. il pubblico ministero, quando ha notizia che il dispositivo controllato si trova in terri-
          torio di altro stato parte, dà esecuzione al decreto e ne informa l’autorità competente
          di quello stato.
          2. a tal fine trasmette copia del provvedimento di intercettazione e comunica:
          a) l’autorità giudiziaria che ha disposto l’intercettazione;
          b) il titolo di reato per il quale si procede;
          c) ogni informazione utile ai fini dell’identificazione della persona che ha in uso il dispo-
          sitivo controllato;
          d) la durata prevista dell’intercettazione.
          3. agli adempimenti di cui al comma 2 il pubblico ministero provvede immediatamente
          quando acquisisce notizia, durante lo svolgimento delle operazioni di intercettazione,
          che il dispositivo controllato si trova nel territorio di altro stato parte.
          4. il pubblico ministero dispone l’immediata cessazione delle operazioni di intercetta-
          zione quando l’autorità competente dello stato parte dà comunicazione che non pos-
          sono essere proseguite.


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