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LEGISLAZIONE


             3. Le richieste di assistenza dirette alle autorità del regno Unito e dell’irlanda, fin quan-
             do i predetti stati non si avvalgano delle facoltà di trasmissione diretta ai sensi del
             paragrafo  1  dell’articolo  6  della  convenzione,  sono  trasmesse  per  il  tramite  del
             ministero della giustizia.

             Art. 8. Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attività probatoria

             1. sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritar-
             do il procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel
             quale devono essere compiuti gli atti richiesti. copia della richiesta di assistenza è tra-
             smessa dal procuratore della repubblica al ministro della giustizia.
             2. Quando l’autorità richiedente chiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando
             l’atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei principi fondamentali dell’ordi-
             namento  giuridico  italiano,  dal  giudice,  il  procuratore  della  repubblica  presenta  la
             richiesta al giudice per le indagini preliminari. il giudice provvede senza ritardo.
             3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in
             più distretti, all’esecuzione provvede il procuratore della repubblica del distretto nel
             quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel
             cui distretto deve compiersi l’atto di maggior importanza investigativa. se il procuratore
             della  repubblica  che  ha  ricevuto  la  richiesta  di  assistenza  ritiene  che  l’esecuzione
             spetti ad altro ufficio del pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti,
             dando comunicazione all’autorità richiedente; in caso di contrasto si applicano gli arti-
             coli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. nel caso di più richieste di assi-
             stenza, tra loro collegate, all’esecuzione provvede il procuratore della repubblica indi-
             viduato in relazione alla prima richiesta.
             4. per l’esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall’autorità richie-
             dente, sempre che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello stato.
             5. Quando l’atto oggetto della richiesta di assistenza non può essere compiuto alle
             condizioni ivi indicate perché contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuri-
             dico italiano il procuratore della repubblica ne informa prontamente l’autorità richie-
             dente, indicando le condizioni alle quali la richiesta può essere accolta.
             6. il procuratore della repubblica dà altresì comunicazione all’autorità richiedente di
             ogni ritardo nell’esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indi-
             cato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall’esecuzione può derivare
             pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.

             Art. 9. Scambio spontaneo di informazioni

             1. e’ consentito, nell’ambito di un procedimento penale o di un procedimento ammini-
             strativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l’autorità com-
             petente di altro stato parte.
             2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall’au-
             torità competente dello stato parte.
             3. resta fermo quanto disposto dall’articolo 78 delle norme di attuazione, di coordina-


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