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GAZZETTA UFFICIALE
b) l’esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri inte-
ressi essenziali dello stato.
2. il prefetto si avvale, per l’esecuzione della richiesta, degli organi delle singole ammi-
nistrazioni pubbliche, che secondo l’ordinamento interno hanno compiti di accertamen-
to delle violazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa. si applicano le dispo-
sizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 5. Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta
1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il desti-
natario risiede o dimora abitualmente in altro stato parte, sono effettuate a mezzo del
servizio postale o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata.
2. L’autorità che procede fa richiesta di assistenza alla autorità competente di altro
stato parte affinché provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notifica-
zione con modalità diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio postale non
risulta possibile, perché l’indirizzo non è conosciuto o è incerto, ovvero è inidonea ad
assicurare la prova della conoscenza dell’atto.
3. L’atto da notificare è tradotto nella lingua o in una delle lingue dello stato parte,
quando l’autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce la
lingua italiana.
4. se l’autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce nean-
che la lingua o le lingue dello stato parte, cura la traduzione nella lingua che risulta
essere dallo stesso conosciuta.
Art. 6. Assistenza all’autorità di uno Stato Parte per le notificazioni
1. sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento
penale o amministrativo provvede il procuratore della repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata.
2. il procuratore della repubblica cura che l’atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di
cui all’articolo 143 del codice di procedura penale o vi è richiesta in tal senso dell’au-
torità richiedente dello stato parte. provvede inoltre a dare avviso al destinatario che
ha facoltà di richiedere informazioni circa il procedimento all’autorità che ha fatto richie-
sta di assistenza per la notificazione.
Art. 7. Modalità di trasmissione della richiesta di assistenza
1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall’autorità giudiziaria direttamente
all’autorità competente dello stato parte unitamente alle indicazioni relative alle forme
e ai modi previsti dalla legge per l’assunzione dell’atto richiesto. copia della richiesta
è trasmessa al ministro della giustizia.
2. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’au-
tenticità della documentazione e della provenienza, anche con l’ausilio, se necessario,
del ministero della giustizia.
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