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LEGISLAZIONE



                                    Legge 23 dicembre 1974, n. 694
                         DiscipLina DeL porto DeLLe armi a borDo DegLi aeromobiLi

                     (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 340 del 31 dicembre 1974)
             1. il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o stra-
             niero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sé, sulla persona o nel
             bagaglio, armi o munizioni, ha l’obbligo di farne denunzia prima dell’accettazione da
             parte del vettore e di consegnarle all’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in
             mancanza, all’ufficio di polizia dell’aeroporto, anche se munito di porto d’armi o di licen-
             za di esportazione.
             L’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l’ufficio di polizia dell’aeroporto provvede
             a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d’intesa con il vettore, al
             comandante o ad altro membro dell’equipaggio da lui incaricato, che ne curano l’imbar-
             co e la custodia nella stiva dell’aeromobile o in apposito contenitore.
             al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai
             sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici
             di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate
             negli stessi uffici a cura del vettore. negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni
             è soggetto all’osservanza delle disposizioni locali.
             2. salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:
             a) il passeggero proveniente dall’estero con aeromobile straniero - in transito su scalo
             nazionale - ha l’obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di
             consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel bagaglio a
             mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro
             membro dell’equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba
             avvenire con lo stesso aeromobile. il comandante di questo ultimo, o il membro del-
             l’equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o
            munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a
            bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al preceden-
            te articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di
            legge;
            b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di
            arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente
            dallo estero ha l’obbligo, anche se munito di porto d’armi o di licenza di importazione,
            di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel bagaglio a
            mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell’aero-
            mobile  di  arrivo  o  ad  altro  membro  dell’equipaggio  da  lui  incaricato,  che  ne  danno
            comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.
            Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a
            cura del vettore per l’osservanza degli obblighi previsti nell’articolo 1 della presente

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