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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”
norma permane oggi solo come un’eco lontana di originarie prese di posizione
interpretative, tenuto conto che ormai viene concordemente ammesso e accettato
che la catalogazione in parola non esaurisce gli atti militari falsificabili ma è bensì
aperta per includerne ulteriori (quali il foglio di viaggio e il documento di missio-
ne), purché sussumibili nell’accertato oggetto materiale della norma penale.
I giudici di merito sono da tempo favorevoli alla conclusione sopra evi-
denziata, ritenendo compresa nella condotta illecita sanzionata dall’art. 220
c.p.m.p. la falsificazione di documenti che regolano il movimento di militari
quand’anche si tratti di atti non espressamente citati nell’elenco in argomento,
come nel caso del foglio di viaggio e del foglio di marcia ; peraltro, tale appro-
(7)
do interpretativo, nel corso dei processi, è stato specificamente contestato dagli
Avvocati delle Difese tramite impugnazioni che hanno chiamato in causa la
Suprema Corte, giudice quest’ultimo che, dal suo canto, ha ritenuto, con avviso
costante nel tempo, non tassativo l’elenco dell’art. 220 c.p.m.p. così dando con-
ferma dei giudizi espressi nei gradi inferiori .
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Deve evidenziarsi, anzi, che con la sentenza n. 14524 del 2012, la Corte di
Cassazione ha avallato una interpretazione dell’art. 220 c.p.m.p. - già fatta pro-
pria dai giudici militari del primo grado e dell’appello - che ulteriormente amplia
la gamma dei documenti militari rientranti nella previsione della norma penale
militare in argomento, estendendola al Foglio di marcia. Nella circostanza la
Suprema Corte ha così stabilito: “ … Con il primo motivo il ricorrente ha sot-
tolineato che la predisposizione dei fogli di uscita automezzi non poteva essere
equiparata alla funzione propria dei fogli di licenza, di via e simili, la prima essen-
do finalizzata al controllo sull’uso del bene di proprietà dell’amministrazione
militare ed essendo i documenti elencati nell’art. 220 c.p.m.p. diretti invece a
legittimare una attestazione di carattere personale; di qui il diverso trattamento
penale e la riserva di giurisdizione militare solo in relazione alla falsificazione di
tali ultimi documenti. […]
(7) - Vedi, tra le prime pronunce, Corte militare di appello, sez. distaccata di Napoli, 11 ottobre
1985, con massima pubblicata nella Rassegna della Giustizia Militare, n. 1-2, 1986, 109.
(8) - C. Cass., 29 ottobre 1986, con massima pubblicata in Il Diritto Penale Militare nella giurispru-
denza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, a cura di Giuseppe
Scandurra e Donatella Scandurra, 2002, 321; C. Cass., sentenza n. 14524 dell’8 febbraio 2012;
C. Cass., sentenza n. 19968 del 30 gennaio 2013.
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