Page 308 - Rassegna 2017-2
P. 308
CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Può osservarsi, innanzitutto, per offrire un inquadramento generale delle
questioni che si intende analizzare, che, ai sensi del primo comma dell’art. 220
c.p.m.p., costituisce illecito penale la condotta del militare che forma, in tutto o
in parte, un falso:
- foglio di licenza;
- foglio di via;
- permesso di uscita, di ingresso, di circolazione in uno stabilimento mili-
tare;
- documento di entrata o di uscita da un luogo di cura militare;
ovvero altera alcuno di detti documenti veri.
Si nota, subito, che i tipi di documenti citati nella norma fanno richiamo
ad un sistema di amministrazione del personale tipicamente risalente all’epoca
in cui le Forze Armate erano composte da masse di cittadini presenti nei reparti
per obbligo di leva e i cui numerosi e vari movimenti dovevano essere control-
lati minuziosamente per necessità di cose.
Nelle odierne Forze Armate professionalizzate, comunque, permane una
essenziale e ineliminabile esigenza di ordinato e programmato impiego del per-
sonale sicché deve ritenersi che il sistema di ordini e autorizzazioni che regola-
menta i movimenti dei militari, pur rivisitato alla luce di una più moderna prassi
che oggi caratterizza la compagine militare, non abbia perso di validità e legit-
timamente possa e debba essere tuttora oggetto di tutela penale per il tramite
dell’art. 220 c.p.m.p.
Può osservarsi ancora che la situazione che ha avuto presente il legislatore
penale militare del 1941 al momento in cui ha pensato di emanare la norma in
questione, certamente è stata interessata - come lo è tuttora - dall’incalzante
processo di passaggio dal sistema di documentazione cartacea a quella informa-
tica, processo che sta operando profonde trasformazioni nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e, in particolare, all’interno delle Forze Armate; in tale mutevole
contesto, sarà compito della dottrina e della giurisprudenza stabilire, quando il
problema si proporrà, se la tutela penale in argomento potrà trasferirsi, o meno,
su nuove forme di documentazione digitale dei movimenti dei militari.
Alla stato, comunque, può indicarsi, richiamando una casistica ampiamen-
te nota, che la condotta consistente nel formare un atto falso è rinvenibile nel
306

