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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
dell’art. 220 c.p.m.p.: infatti, secondo tale iniziale dottrina, “La falsificazione deve
cadere sopra i documenti espressamente e tassativamente elencati nell’art. 220;
l’alterazione di ogni altro documento costituirebbe il delitto di falso comune” .
(4)
Successivamente, altra dottrina, operando un primo distacco dalla rigida
conclusione sopra richiamata, riconosceva che l’elenco di cui al primo comma
dell’art. 220 c.p.m.p. era stato composto dal legislatore includendovi oltre a una
serie di documenti pertinenti ben precisi ed inequivoci “movimenti” del militare
(quali il permesso di uscita, di ingresso, di circolazione in uno stabilimento mili-
tare e il documento di entrata o di uscita da un luogo di cura militare), anche il
“foglio di via”, espressione atipica nella quale potevano farsi rientrare atti di
vario tipo, tra cui il foglio di viaggio, il documento di missione e persino la car-
tolina precetto. Tale punto di apertura insito nell’elenco portava a far ritenere
che la catalogazione fosse indirizzata a ricomprendere quei documenti attraver-
so i quali è regolato il movimento dei militari da, verso e nei luoghi militari e in
tale precisato senso doveva giudicarsi tassativa .
(5)
Altro autore notava, in linea con la dottrina da ultimo richiamata, che
“Oggetto materiale di tutela (dell’art. 220 c.p.m.p.) sono quei documenti tipici
della vita militare che incorporano autorizzazioni o ordini nei confronti dei sin-
goli militari in servizio alle armi, riguardanti principalmente la presenza fisica in
un luogo piuttosto che in un altro, o la assenza temporanea da luoghi di servizio
e attraverso i quali si esplica il penetrante controllo amministrativo sull’impiego
e sul movimento dei militari.”. Il medesimo autore, inoltre, conveniva sul fatto
che nella dizione “foglio di via” dovevano includersi “non solo i fogli di viaggio
propriamente detti, ma anche ogni documento che contenga esplicitamente
l’ordine di recarsi da un luogo all’altro” .
(6)
Può, dunque, prendersi atto che la conclusione cui è oggi pervenuta la dot-
trina è, in buona sostanza, la seguente: l’art. 220 c.p.m.p. punisce la falsificazione
di quei documenti della Forza Armata tramite i quali il militare viene comandato
ovvero autorizzato ad effettuare movimenti da, verso e nei luoghi militari. Va, dun-
que, rilevato che l’affermazione della natura tassativa dell’elenco contenuto della
(4) - N. GALASSO - G. SUCATO, Codici Penali Militari di pace e di guerra commentati, 1941, 186.
(5) - V. VEUTRO, in Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, 1976, Libro II, 455.
(6) - D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale militare, cit.
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