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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”


          fatto del soggetto che crei dal nulla un documento (come nel caso del militare
          che provveda a fotocopiare un precedente foglio di licenza autentico così otte-
          nendo, previa apposizione di una data di rilascio aggiornata, un falso foglio di
          licenza); a sua volta, la condotta consistente nell’alterare un atto vero può rav-
          visarsi nel caso del militare che modifichi un dettaglio di un documento genui-
          no regolarmente rilasciatogli (ad esempio, foglio di licenza concessa per 3 giorni
          sul quale viene aggiunto lo zero dopo il numero tre in modo da far risultare fal-
          samente la concessione di giorni trenta di licenza).
               E’ opportuno, a questo punto, precisare che la volontà del legislatore nel-
          l’emanare tale norma incriminatrice è stata quella di introdurre un’ipotesi atte-
          nuata di falso, poiché “in mancanza di una norma speciale, questi fatti sarebbe-
          ro puniti a tenore della legge penale comune, e quindi con sanzioni troppo gravi
          e non adeguate alla loro effettiva entità” .
                                                 (2)
               E’ stato rilevato, al riguardo, che “Si tratta, dunque, di un intervento che
          viene presentato come esclusivamente limitato alle conseguenze sanzionatorie e
          precisamente come dettato dalla preoccupazione […] di diminuire […] la misura
          della pena rispetto a quella prevista dalle corrispondenti norme comuni.” .
                                                                                (3)
               Tanto precisato, ai fini di una più agevole trattazione delle due questioni
          interpretative sopra annunciate, si ritiene opportuno non prendere in conside-
          razione nel prosieguo quella parte della condotta consistente nell’alterazione di
          documenti militari veri: per tale specifica fattispecie, infatti, viene pedissequa-
          mente riproposta nella norma penale militare l’elencazione degli atti falsificabili
          con la prima condotta, di talché la soluzione da dare al problema delle tipologie
          di documenti rientranti nella previsione normativa non potrà che riguardare
          entrambe  le  fattispecie  penali  siano  esse  consistenti  nella  formazione  di  un
          documento falso ovvero nell’alterazione di un documento vero; deve poi rite-
          nersi pacifico che tale ultima condotta può consumarsi, come è evidente, solo
          attraverso un falso materiale, sicché è concretamente impossibile che si ponga
          il problema di una eventuale sua sussistenza attraverso un falso ideologico.
               Recisamente  contrari  all’applicabilità  dell’illecito  in  parola  a  documenti
          diversi da quelli in esso specificamente previsti furono i primissimi commentatori

          (2) - Relazione al Codice penale militare di pace presentata il 20 febbraio 1941.
          (3) - D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale militare, cit.

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