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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Ma detta censura […] appare non condivisibile. La Corte Militare, prenden-
             do le mosse dalla eloquente rubrica dell’art. 220 c.p.m.p. (Falso in fogli di licenza,
             di via e simili) ha invero osservato come la norma speciale, diretta a regolare con
             specifica previsione sanzionatoria, la indebita formazione o la alterazione anche
             parziale di autorizzazioni “circolatorie” dei militari da e per gli stabilimenti ed i luo-
             ghi assimilati, enumera titoli diversi che la ricordata rubrica non consente di rite-
             nere tassativi. Detti titoli sono storicamente collegati ad una indicazione nomina-
             tiva nata in epoca di una forte regolamentazione delle ipotesi di circolazione ed
             accesso negli stabilimenti militari, ma la previsione si distacca, come eloquente-
             mente induce a fare la rubrica, dalla elencazione e pone in risalto che il falso che
             essa regola deve essere commesso nella formazione o nella alterazione di tutti i
             documenti autorizzatori della uscita od entrata negli stabilimenti militari. In questa
             ottica appare corretta la riconduzione, nell’ambito della non tassativa ipotesi in
             disamina, del foglio di uscita del veicolo le volte in cui esso sia documento auto-
             rizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con il conducente […]”.
                  Tale pronuncia della Cassazione, dunque, dando dimostrazione che nel
             diritto vivente è ormai lontana e dimenticata la questione della natura tassativa
             dell’elencazione riportata nell’art. 220 c.p.m.p., giunge ad ampliare le tipologie
             di condotta illecita rientranti nella previsione della norma penale militare ricom-
             prendendovi oltre a quelle di falsificazione dei documenti rilasciati al militare
             esclusivamente per la sua personale circolazione anche la falsificazione di altri
             documenti che pur emessi per scopi diversi (nel caso del foglio di marcia, per
             controllare l’impiego dei mezzi di proprietà dell’amministrazione militare) coin-
             volgano comunque anche la personale circolazione del militare.
                  Tenuto nel dovuto conto l’insegnamento proveniente dalla giurisprudenza
             della Suprema Corte, appare, a questo punto, ragionevole porsi il quesito se la
             falsificazione del piano di volo di un aeromobile militare - valutato come docu-
             mento tramite il quale l’autorità militare comanda il movimento di un mezzo
             militare con il pilota - non debba rientrare a sua volta tra le condotte che rica-
             dono nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p..
                  La  dottrina  è  concorde  nel  ritenere  che  la  fattispecie  di  cui  all’art.  220
             c.p.m.p. contempla e punisce esclusivamente condotte integranti falsità materiale
             sicché la falsificazione di un documento di movimento del militare consistente


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