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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Ma detta censura […] appare non condivisibile. La Corte Militare, prenden-
do le mosse dalla eloquente rubrica dell’art. 220 c.p.m.p. (Falso in fogli di licenza,
di via e simili) ha invero osservato come la norma speciale, diretta a regolare con
specifica previsione sanzionatoria, la indebita formazione o la alterazione anche
parziale di autorizzazioni “circolatorie” dei militari da e per gli stabilimenti ed i luo-
ghi assimilati, enumera titoli diversi che la ricordata rubrica non consente di rite-
nere tassativi. Detti titoli sono storicamente collegati ad una indicazione nomina-
tiva nata in epoca di una forte regolamentazione delle ipotesi di circolazione ed
accesso negli stabilimenti militari, ma la previsione si distacca, come eloquente-
mente induce a fare la rubrica, dalla elencazione e pone in risalto che il falso che
essa regola deve essere commesso nella formazione o nella alterazione di tutti i
documenti autorizzatori della uscita od entrata negli stabilimenti militari. In questa
ottica appare corretta la riconduzione, nell’ambito della non tassativa ipotesi in
disamina, del foglio di uscita del veicolo le volte in cui esso sia documento auto-
rizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con il conducente […]”.
Tale pronuncia della Cassazione, dunque, dando dimostrazione che nel
diritto vivente è ormai lontana e dimenticata la questione della natura tassativa
dell’elencazione riportata nell’art. 220 c.p.m.p., giunge ad ampliare le tipologie
di condotta illecita rientranti nella previsione della norma penale militare ricom-
prendendovi oltre a quelle di falsificazione dei documenti rilasciati al militare
esclusivamente per la sua personale circolazione anche la falsificazione di altri
documenti che pur emessi per scopi diversi (nel caso del foglio di marcia, per
controllare l’impiego dei mezzi di proprietà dell’amministrazione militare) coin-
volgano comunque anche la personale circolazione del militare.
Tenuto nel dovuto conto l’insegnamento proveniente dalla giurisprudenza
della Suprema Corte, appare, a questo punto, ragionevole porsi il quesito se la
falsificazione del piano di volo di un aeromobile militare - valutato come docu-
mento tramite il quale l’autorità militare comanda il movimento di un mezzo
militare con il pilota - non debba rientrare a sua volta tra le condotte che rica-
dono nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p..
La dottrina è concorde nel ritenere che la fattispecie di cui all’art. 220
c.p.m.p. contempla e punisce esclusivamente condotte integranti falsità materiale
sicché la falsificazione di un documento di movimento del militare consistente
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