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GAZZETTA UFFICIALE
legge.
3. i passeggeri, all’atto dell’imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera
nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sé, sulla persona
o nel bagaglio, al comandante dell’aeromobile o ad altro membro dell’equipaggio da lui
incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell’articolo 1 della presente
legge. per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 1 della presente legge.
4. gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pub-
blica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell’articolo 73 del regolamen-
to di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , nonché
agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello stato che viaggiano per ragio-
ni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.
restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle
responsabilità del comandante dell’aeromobile.
5. agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all’articolo 30 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 .
6. il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la
reclusione fino a cinque anni e con la multa fino euro 516.
il comandante dell’aeromobile o il membro dell’equipaggio, che non osservi le prescri-
zioni dell’articolo 2, è punito con la multa fino euro 30.
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