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LEGISLAZIONE
Decreto Legislativo 5 aprile 2017, n. 52
norme Di attUazione DeLLa convenzione reLativa aLL’assistenza giUDiziaria in materia
penaLe tra gLi stati membri DeLL’Unione eUropea, fatta a brUxeLLes iL 29 maggio 2000
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 97 del 27 aprile 2017)
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione della convenzione
relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell’Unione
europea, fatta a bruxelles il 29 maggio 2000.
Art. 2. Definizioni
1. ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «convenzione»: la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale
tra gli stati membri dell’Unione europea, fatta a bruxelles il 29 maggio 2000;
b) «autorità competente di altro stato parte»: l’autorità che, secondo l’ordinamento
dello stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, è competente a dare assisten-
za ad una richiesta proveniente dall’autorità giudiziaria o dal ministro della giustizia;
c) «autorità richiedente»: l’autorità competente, secondo l’ordinamento dello stato
parte, a richiedere assistenza all’autorità giudiziaria o al ministro della giustizia.
Art. 3. Richiesta di assistenza nei procedimenti per l’applicazione di sanzioni amministrative
1. gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione
è prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del ministro
della giustizia, alla autorità competente di altro stato parte il compimento degli atti di
accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. con la richie-
sta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari.
2. il ministro della giustizia dà corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta
la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato.
Art. 4. Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l’applicazione di sanzioni
amministrative
1. il ministro della giustizia, ricevuta la richiesta dell’autorità competente di altro stato parte
per il compimento di atti di accertamento nell’ambito di un procedimento amministrativo,
ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richie-
sti, ovvero, quando tale luogo non è individuabile, al prefetto di roma, sempre che:
a) contro la decisione dell’autorità amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all’au-
torità giudiziaria;
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