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LEGISLAZIONE


                                 Decreto Legislativo 5 aprile 2017, n. 52
             norme Di attUazione DeLLa convenzione reLativa aLL’assistenza giUDiziaria in materia
             penaLe tra gLi stati membri DeLL’Unione eUropea, fatta a brUxeLLes iL 29 maggio 2000

                       (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 97 del 27 aprile 2017)


             Titolo I - Disposizioni generali

             Art. 1. Oggetto

             1. il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione della convenzione
             relativa  all’assistenza  giudiziaria  in  materia  penale  tra  gli  stati  membri  dell’Unione
             europea, fatta a bruxelles il 29 maggio 2000.

             Art. 2. Definizioni

             1. ai fini del presente decreto, si intende per:
             a) «convenzione»: la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale
             tra gli stati membri dell’Unione europea, fatta a bruxelles il 29 maggio 2000;
             b)  «autorità  competente  di  altro  stato  parte»:  l’autorità  che,  secondo  l’ordinamento
             dello stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, è competente a dare assisten-
             za ad una richiesta proveniente dall’autorità giudiziaria o dal ministro della giustizia;
             c)  «autorità  richiedente»:  l’autorità  competente,  secondo  l’ordinamento  dello  stato
             parte, a richiedere assistenza all’autorità giudiziaria o al ministro della giustizia.

             Art. 3. Richiesta di assistenza nei procedimenti per l’applicazione di sanzioni amministrative
             1. gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione
             è prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del ministro
             della giustizia, alla autorità competente di altro stato parte il compimento degli atti di
             accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. con la richie-
             sta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari.
             2. il ministro della giustizia dà corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta
             la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato.

             Art.  4.  Richiesta  di  altro  Stato  Parte  nei  procedimenti  per  l’applicazione  di  sanzioni
             amministrative

             1. il ministro della giustizia, ricevuta la richiesta dell’autorità competente di altro stato parte
             per il compimento di atti di accertamento nell’ambito di un procedimento amministrativo,
             ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richie-
             sti, ovvero, quando tale luogo non è individuabile, al prefetto di roma, sempre che:
             a) contro la decisione dell’autorità amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all’au-
             torità giudiziaria;


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