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GAZZETTA UFFICIALE


          Art. 14. Richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte

          1. L’autorità giudiziaria procedente richiede l’audizione a distanza del testimone, del
          perito, del consulente tecnico e della persona informata dei fatti, direttamente all’auto-
          rità competente di altro stato parte.
          2. La richiesta può essere proposta:
          a) quando il soggetto di cui al comma 1 si trova nel territorio dello stato parte e ricor-
          rono giustificati motivi che rendono non opportuna la sua presenza nel territorio nazio-
          nale, oppure quando è, a qualsiasi titolo, detenuto nello stato parte;
          b) nei casi previsti dall’articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-
          torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

          Art. 15. Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica richiesta da
          uno Stato Parte

          1. nei casi di cui all’articolo 13, su conforme richiesta dell’autorità dello stato parte, all’audizione
          del testimone, del consulente tecnico o del perito può procedersi mediante conferenza telefo-
          nica. si osservano, in tal caso, le modalità stabilite dall’articolo 13, in quanto compatibili.
          2. i verbali di dichiarazioni acquisite con le modalità di cui al comma 1 non possono
          essere utilizzati dall’autorità giudiziaria italiana.
          3. La richiesta può essere accolta se il testimone, il consulente tecnico o il perito pre-
          stano il consenso alla conferenza telefonica.

          Art. 16. Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto e fermo e attività di indagine sotto copertura

          1. Le consegne sorvegliate di cui all’articolo 12 della convenzione e le operazioni di
          infiltrazione di cui all’articolo 14 della convenzione sono regolate dall’articolo 9 della
          legge 16 marzo 2006, n. 146.

          Art. 17. Responsabilità penale e civile del funzionario dello Stato Parte

          1. il funzionario dello stato parte che partecipa nel territorio dello stato alle attività di
          cui all’articolo 16 assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale
          e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 9 della
          legge 16 marzo 2006, n. 146.
          2. Lo stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro
          stato parte che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa
          nei confronti dello stato parte.

          Art. 18. Squadre investigative comuni

          1.  La  costituzione  di  squadre  investigative  nell’ambito  dei  rapporti  di  cooperazione
          disciplinati dalla convenzione è regolata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34,
          e successive modificazioni.


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