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LEGISLAZIONE


             oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determi-
             nazione dello stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale
             sono decise dal tribunale in composizione collegiale. per la trattazione della controver-
             sia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
             il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che
             non sia necessaria ulteriore istruzione».
             all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
             «1. Le controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, sono assegnati alle
             sezioni specializzate di cui all’articolo 1. e’ competente territorialmente la sezione spe-
             cializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento
             impugnato».
             all’articolo 6:
             al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
             «0a) all’articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
             “3-bis. contro le decisioni di trasferimento adottate dall’autorità di cui al comma 3 è
             ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigra-
             zione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea
             e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diver-
             samente disposto dai commi seguenti.
             3-ter. il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica-
             zione della decisione di trasferimento.
             3-quater. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su
             istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato,
             assunte, ove occorra, sommarie informazioni. il decreto è pronunciato entro cinque
             giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convoca-
             zione dell’autorità di cui al comma 3. L’istanza di sospensione deve essere proposta,
             a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. il decreto con il quale è concessa
             o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancel-
             leria. entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive.
             entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente
             possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi
             del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emet-
             tere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già
             emanati. il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.
             3-quinquies. il ricorso è notificato all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura
             della  cancelleria.  L’autorità  può  stare  in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
             dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una
             nota difensiva. entro lo stesso termine l’autorità deve depositare i documenti da cui
             risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della deci-
             sione di trasferimento.
             3-sexies. il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi
             alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.
             3-septies. il procedimento è trattato in camera di consiglio. L’udienza per la compari-
             zione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini


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