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GAZZETTA UFFICIALE
della decisione. il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessan-
ta giorni dalla presentazione del ricorso. il termine per proporre ricorso per cassazione
è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della
cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la pro-
posizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità
del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. in caso di
rigetto, la corte di cassazione decide sull’impugnazione entro due mesi dal deposito
del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospen-
sione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automati-
camente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall’articolo 29 del rego-
lamento (Ue) n. 604/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013,
decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di
sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui
il ricorso è rigettato.
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel pro-
cedimento di cui ai commi precedenti.
3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
3-undecies. a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli
atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concer-
nente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. in ogni
caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i siste-
mi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile
urgenza”»;
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento
della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la strut-
tura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di docu-
mento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del
documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabi-
le del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone
sottoscrivere ricevuta. Dell’avvenuta notificazione il responsabile del centro o della
struttura dà immediata comunicazione alla commissione territoriale mediante messag-
gio di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora della notificazione medesi-
ma. ove il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile
del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla commissione territo-
riale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel
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