Page 329 - Rassegna 2017-2
P. 329

GAZZETTA UFFICIALE


          della decisione. il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessan-
          ta giorni dalla presentazione del ricorso. il termine per proporre ricorso per cassazione
          è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della
          cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la pro-
          posizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità
          del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
          difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. in caso di
          rigetto, la corte di cassazione decide sull’impugnazione entro due mesi dal deposito
          del ricorso.
          3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospen-
          sione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automati-
          camente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall’articolo 29 del rego-
          lamento (Ue) n. 604/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013,
          decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di
          sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui
          il ricorso è rigettato.
          3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel pro-
          cedimento di cui ai commi precedenti.
          3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
          3-undecies.  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
          gazzetta  Ufficiale  del  provvedimento  con  cui  il  responsabile  dei  sistemi  informativi
          automatizzati del ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con
          riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli
          atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente
          con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concer-
          nente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. in ogni
          caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i siste-
          mi  informatici  del  dominio  giustizia  non  sono  funzionanti  e  sussiste  una  indifferibile
          urgenza”»;
          al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
          «a) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
          “3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento
          della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la strut-
          tura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di docu-
          mento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del
          documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabi-
          le del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone
          sottoscrivere  ricevuta.  Dell’avvenuta  notificazione  il  responsabile  del  centro  o  della
          struttura dà immediata comunicazione alla commissione territoriale mediante messag-
          gio di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora della notificazione medesi-
          ma. ove il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile
          del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla commissione territo-
          riale  mediante  posta  elettronica  certificata.  La  notificazione  si  intende  eseguita  nel


                                                                                  327
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334