Page 334 - Rassegna 2017-2
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LEGISLAZIONE


             all’alinea, le parole: «11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «11, comma 3-bis»
             e le parole: «pari a 8.293.766 euro per l’anno 2017, a 25.990.691 euro per l’anno 2018,
             a 31.450.766 euro per l’anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall’anno 2020»
             sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.101.046 euro per l’anno 2017, a 31.203.531
             euro per l’anno 2018, a 36.636.344 euro per l’anno 2019, a 36.514.389 euro per l’anno
             2020,  a  36.523.006  euro  per  l’anno  2021,  a  36.531.796  euro  per  l’anno  2022,  a
             36.540.761 euro per l’anno 2023, a 36.549.905 euro per l’anno 2024, a 36.559.233
             euro per l’anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall’anno 2026»;
             alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l’anno 2017, a 3.135.457 euro
             per l’anno 2018, a 2.779.792 euro per l’anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere
             dall’anno 2020, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.306.774 euro
             per l’anno 2017, a 8.348.297 euro per l’anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere
             dall’anno  2019,»,  le  parole:  «per  6.785  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
             12.565 euro» e le parole da: «101.500 euro» fino alla fine della lettera sono sostituite
             dalle seguenti: «2.703.000 euro per l’anno 2017, per 5.414.120 euro per l’anno 2018 e
             per 5.485.208 euro a decorrere dall’anno 2019»;
             dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
             «c-bis)  quanto  a  200.000  euro  per  l’anno  2017,  mediante  corrispondente  riduzione
             dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
             2003, n. 350».






































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