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GAZZETTA UFFICIALE


                                    Legge 18 aprile 2017, n. 48
          conversione in Legge, con moDificazioni DeL Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14,
          recante Disposizioni Urgenti in materia Di sicUrezza DeLLe città

                    (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 93 del 21 aprile 2017)
          Art. 1.
          1. il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di
          sicurezza delle città, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
          presente legge.
          2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
          ne nella gazzetta Ufficiale.
          La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
          degli atti normativi della repubblica italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
          varla e di farla osservare come legge dello stato.
          modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
          all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
          «2-bis. concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqua-
          lificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comu-
          ni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232».
          all’articolo 2:
          al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d’interven-
          to:
          a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzio-
          ni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
          b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le
          sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di siste-
          mi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a
          rischio;
          c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle
          forze di polizia»;
          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
          «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare
          la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione
          socio-culturale delle aree interessate».
          all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
          «3. Lo stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimo-
          dulazione  dei  presìdi  di  sicurezza  territoriale,  anche  finalizzati  al  loro  rafforzamento
          nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di
          applicazione degli accordi di cui al comma 1».
          all’articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti:
          «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti più degradati» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «siti  degradati»  e  dopo  la  parola:  «promozione»  sono  inserite  le
          seguenti: «della cultura».


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