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GAZZETTA UFFICIALE
Legge 18 aprile 2017, n. 48
conversione in Legge, con moDificazioni DeL Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14,
recante Disposizioni Urgenti in materia Di sicUrezza DeLLe città
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 93 del 21 aprile 2017)
Art. 1.
1. il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne nella gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e di farla osservare come legge dello stato.
modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqua-
lificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comu-
ni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232».
all’articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d’interven-
to:
a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzio-
ni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le
sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di siste-
mi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a
rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle
forze di polizia»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare
la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione
socio-culturale delle aree interessate».
all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimo-
dulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento
nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di
applicazione degli accordi di cui al comma 1».
all’articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti:
«, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti più degradati» sono sostituite
dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le
seguenti: «della cultura».
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